I seggiolini anti-abbandono sono obbligatori: quali sono i rischi per i consumatori
Da giovedì 7 novembre i seggiolini anti-abbandono per i bambini di età inferiore ai quattro anni sono obbligatori. Un obbligo che sarebbe dovuto scattare a marzo, per dare la possibilità ad aziende e cittadini di adeguarsi, ma che è stato anticipato, facendo diventare subito applicabili le sanzioni per chi non rispetta le indicazioni. Sul sito del ministero dei Trasporti si ricorda che l’obbligo “riguarda l’installazione a bordo dei veicoli di un dispositivo di allarme la cui funzione è quella di prevenire l’abbandono dei bambini di età inferiore ai quattro anni. Si attiva nel caso di allontanamento del conducente e può essere integrato nel seggiolino, oppure indipendente dal sistema di ritenuta del bambino”.
Con il decreto fiscale è stato istituito un fondo che prevede il riconoscimento di un contributo economico di 30 euro per ogni dispositivo acquistato. L’entrata in vigore, quindi, non slitta al 6 marzo 2020 come inizialmente previsto: quella data avrebbe permesso a tutti – produttori e consumatori – di avere 120 giorni per adeguarsi. Dal 7 novembre, invece, sarebbe dovuto entrare in vigore solo il decreto con cui sono state definite le caratteristiche tecniche che ogni dispositivo deve rispettare, dando poi qualche altro mese per metterle in pratica. Ma una circolare del ministero dell’Interno diramata il 6 novembre prevede l’entrata in vigore immediata, già dal 7 novembre.
I rischi per produttori e consumatori
Il problema ora si pone per i produttori e, di conseguenza, anche per i consumatori. Venendo a mancare il termine dei 120 giorni l’adeguamento deve essere immediato. Anche perché da oggi sono anche applicabili le sanzioni, come ricorda il ministero. Non c’è più tempo, quindi, per mettersi in regola. Anche perché il decreto entrato in vigore oggi è stato pubblicato solo 15 giorni fa. Il rischio è che i prodotti disponibili oggi non siano conformi ai requisiti richiesti solamente due settimane fa.
Chi trasporta un bambino di età inferiore ai quattro anni senza il dispositivo (o con un dispositivo non rispondente ai criteri richiesti) rischia una multa che può andare da 81 a 326 euro, oltre alla decurtazione di cinque punti dalla patente e alla sospensione da 15 giorni a due mesi della patente in caso di infrazione reiterata nel giro di due anni. I rischi, inoltre, come spiega il Sole 24 Ore, esistono soprattutto in caso di incidente, se chi interviene sul posto riporta che il seggiolino non è conforme (pur non avendo nulla a che fare con l’incidente). I consumatori, per tutelarsi, hanno una sola possibilità: quando acquistano il dispositivo possono richiedere al venditore di rilasciare una dichiarazione di conformità, nient’altro che un’autocertificazione.
Le caratteristiche dei dispositivi anti-abbandono
I dispositivi possono essere installati su seggiolini già esistenti o è possibile comprare un nuovo seggiolino. Con il decreto entrato in vigore il 7 novembre si prevedono anche le caratteristiche tecniche del dispositivo. Intanto deve attivarsi automaticamente quando il bambino viene messo sul seggiolino e deve inviare un segnale che confermi la sua attivazione. Inoltre, il dispositivo deve avere un allarme che emette segnali visivi e acustici o visivi e aptici. Il dispositivo si deve basare su un sistema elettronico, con dei sensori. Deve inoltre essere compatibile con gli attacchi delle cinture e deve avere un segnale che evidenzia quando la batteria è scarica, nel caso in cui funzioni a batteria. Infine, se è abilitato all’invio di messaggi e chiamate a numeri di telefono (opzione facoltativa) deve però poter inviare il segnale ad almeno tre diversi numeri telefonici.