Green Pass obbligatorio in carcere per i colloqui con i detenuti: il nuovo decreto
È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto Covid, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 5 gennaio, ed entrato in vigore da oggi. Nel provvedimento è contenuto l'obbligo vaccinale per over 50, e l'obbligo di Super Green Pass per tutti i lavoratori over 50. Tra le altre misure contenute nel dl, ci sono anche le nuove norme sulla quarantena a scuola, in vista della ripresa delle lezioni in presenza dopo la pausa natalizia.
Il Green Pass base, quello che si ottiene anche con un semplice tampone negativo, è stato esteso agli avvocati difensori, nonché ai familiari di detenuti che vogliano accedere a colloqui in presenza.
L'articolo 3 del decreto, infatti, estende l'obbligo di Green pass a "difensori, consulenti, periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia". Inoltre, "l'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde Covid-19", si legge ancora nel decreto, "non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento". L'obbligo di Green pass non riguarda invece "testimoni e parti del processo", mentre viene introdotto per effettuare "colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori".
La misura entrerà in vigore dal prossimo 20 gennaio e sarà valida fino al 31 marzo per i colloqui visivi in presenza con i detenuti all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori. Scatterà invece dall'1 febbraio, indica ancora il provvedimento, l'obbligo di certificazione verde per l'accesso a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali.
Obbligo vaccinale per personale universitario dal 1 febbraio
Nel decreto sono contenute anche altre nuove norme, come l'obbligo vaccinale, questa volta senza limiti d'età, esteso anche al personale universitario. La regola scatterà dal 1 febbraio 2022, e riguarda anche le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam). Lo prevede l'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022, ‘Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore'.
Lo spiega una nota del ministero dell'Università e della Ricerca. È previsto, inoltre, prosegue il comunicato, che siano i responsabili degli atenei e delle istituzioni Afam ad assicurare il rispetto dell'obbligo. Il mancato rispetto della regola può portare alla sospensione dell'attività lavorativa e del pagamento dello stipendio, senza conseguenze disciplinari, e con la conservazione del rapporto di lavoro.