Green pass, niente sospensione dal lavoro per chi non ha il certificato ma si resta senza stipendio
Niente sospensione dal lavoro per chi non ha il green pass ma si resta senza stipendio. È questa la principale novità emersa nell’ultima modifica al dl per l'obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro, che ora è legge dopo la firma del presidente Sergio Mattarella e la pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale. Il decreto è in vigore dalla mezzanotte di oggi ma l'obbligo di esibire il certificato verde nei luoghi di lavoro per i dipendenti pubblici e privati si applicherà dal 15 ottobre. Per i lavoratori che non si conformeranno non ci sarà nessuna sospensione: non potendo entrate al lavoro saranno solo considerati assenti ingiustificati e quindi senza stipendio ma conserveranno il diritto al posto di lavoro.
Assenza ingiustificata se non si presenta il green pass
In pratica nel testo definitivo del decreto è stata cancellata la parte in cui veniva indicato che “a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso fino alla presentazione della certificazione”. L’assenza ingiustificata per assenza del green pass e la relativa perdita dello stipendio fino a quando non ci si mette in regola però resta. Il decreto infatti recita ora che il lavoratore senza Green pass, sia pubblico che privato, è considerato "assente ingiustificato fino alla presentazione del certificato e, comunque, non oltre il 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro". Allo stesso tempo, però dal primo giorno di assenza, "non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento".
Green pass obbligatorio per magistrati ma non per gli avvocati
Tre le ultime novità del decreto per l'obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro quella o che impone il certificato verde per magistrati, non per avvocati e testimoni che si presentano in tribunale. Il testo finale infatti recita che c’è l’obbligo di green pass dal 15 ottobre al 31 dicembre per “i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie” che altrimenti “non possono accedere agli uffici giudiziari”. Sono esclusi invece dall'obbligo, invece, “avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo”.
Validità di un anno per i positivi dopo una o due dosi
Infine il dl green pass chiarisce anche un aspetto molto controverso, quello legato al certificato per i cittadini risultati positivi al Covid. Il decreto spiega infatti che ai cittadini risultati positivi al Covid "oltre il 14esimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, il Green pass ha validità di dodici mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione".