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Fratelli d’Italia vuole permettere alle forze dell’ordine di comprare armi senza licenza

La senatrice Domenica Spinelli, di Fratelli d’Italia, ha presentato una proposta di legge per permettere agli agenti di pubblica sicurezza di acquistare e circolare con delle armi non di ordinanza, ma senza ottenere la licenza.
A cura di Tommaso Coluzzi
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Immagine di repertorio
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Una proposta di legge per permettere a centinaia di migliaia di persone, in Italia, di girare armate senza licenza. La firma sul testo è di Domenica Spinelli, senatrice di Fratelli d'Italia, che ha depositato il disegno di legge a Palazzo Madama pochi mesi fa. A beneficiare della misura sarebbero gli agenti di pubblica sicurezza – le forze dell'ordine, in sostanza, dalla Polizia ai Carabinieri, passando per Guardia di Finanza e Penitenziaria – che al momento non possono acquistare e possedere un'altra arma rispetto a quella d'ordinanza senza avere una licenza. Viene spiegato dalla stessa senatrice nella stessa premessa del testo: "Gli agenti, in sostanza, possono portare, senza licenza, solamente le armi di ordinanza".

Qual è il problema delle armi d'ordinanza? Che sono troppo ingombranti, secondo la senatrice: "L’arma da fuoco di ordinanza che viene fornita dallo Stato è un’arma da porto manifesto, vale a dire di grandi dimensioni e sensibile pesantezza – si legge nel testo – non è adatta, riteniamo, a mantenere una certa riservatezza e non visibilità in pubblico". E aggiunge: "Gli agenti di pubblica sicurezza hanno spesso evidenziato la necessità di poter acquistare, detenere e portare, senza licenza, un’arma privata in luogo di quella d’ordinanza quando operano in borghese o non sono in servizio".

Da qui la proposta di permettere agli agenti di comprare armi e di poter girare liberamente senza licenza. Il testo recita così all'articolo 1:

(Disposizioni in materia di licenza, porto e detenzione di armi per gli agenti di pubblica sicurezza)

1. Gli agenti di pubblica sicurezza di cui agli articoli 17 e 18 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, sono autorizzati a portare senza licenza le armi previste dall’articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, anche quando non sono in servizio.

All'articolo 2, invece, viene previsto che le forze dell'ordine adeguino i propri regolamenti alla legge:

(Disposizioni di adeguamento)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Forze di polizia disciplinano nei propri regolamenti i casi in cui può essere utilizzata in servizio un’arma propria diversa da quella di ordinanza e indicano l’autorità alla quale spetta darne autorizzazione. L’arma non d’ordinanza, senza licenza, acquistata personalmente dall’agente di pubblica sicurezza, è registrata dal corpo di appartenenza dell’agente medesimo.

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