Fisco, cambiano le norme sulle imposte di successione e donazione: cosa dice la bozza del decreto
Il governo lavora a nuove regole sull'imposta di successione e donazione, così come sulle tasse relative a bollo, registro, ipoteca e tributi speciali catastali previsti per i servizi dell'Agenzia delle entrate. Le novità sono inserite nella bozza di decreto legislativo che finirà nel prossimo Consiglio dei ministri, in agenda nella mattinata del 9 aprile, e fanno parte del percorso di riforma fiscale lanciato dall'esecutivo di Giorgia Meloni.
Per quanto riguarda il campo della successione, nella bozza di decreto vengono definite le regole di territorialità dei trasferimento derivanti da trust. Se chi ne dispone risiede in Italia nel momento della separazione territoriale, l'imposta dovuta sarà calcolata in relazione ai beni e i diritti trasferiti nel mentre ai beneficiari; se invece il disponente risiede all'estero nel momento della dipartita, allora l'imposta sarà dovuta solo con rispetto a quei beni e quei diritti presenti nel territorio dello Stato. Nel caso del testamento, il disponente può decidere di versare il tributo in modo volontario e anticipato, cioè nel momento di conferimento dei beni. In altre parole, all'apertura delle successione. L'imposta in tal caso sarà liquidata e versata direttamente dal contribuente, senza dover attendere l'avviso dell'Agenzia delle entrate.
La bozza prevede anche che la dichiarazione della successione possa essere presentata con modalità telematica, secondo quanto prestabilito dall'Agenzia delle entrate: per i non residenti la dichiarazione può essere spedita tramite raccomandata o equivalente, a patto che risulti con certezza la data di spedizione. Nello specifico nella bozza si legge:
La dichiarazione della successione è presentata con le modalità telematiche stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Per i soggetti non residenti, la dichiarazione può essere spedita mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. In tal caso, la dichiarazione si intende presentata alla data di spedizione
Nella parte in cui si ipotizzano più beneficiari al momento dell'apertura della successione, l'imposta si calcola sulla base dell'aliquota più elevata. La bozza spiega:
Nel caso in cui al momento del conferimento ovvero dell’apertura della successione i beneficiari non siano individuati, l'imposta si calcola sulla base dell'aliquota più elevata, senza l'applicazione delle franchigie di cui agli articoli 7 e 56. Qualora il disponente ovvero, in caso di trust testamentario, il trustee opti per la corresponsione dell’imposta ai sensi del presente comma, i successivi trasferimenti a favore dei beneficiari non sono soggetti all’imposta. Non si dà luogo al rimborso dell’imposta assolta dal disponente o dal trustee.
Per quanto riguarda invece le donazioni, nella bozza si legge:
I trasferimenti di beni e diritti per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione, sono soggetti all’imposta con le seguenti aliquote applicate al valore complessivo dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall’articolo 58, comma 1, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4%;
b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6%;
c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6%;
d) a favore di altri soggetti: 8%