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Covid 19

Fino al 30 giugno restano vietati gli spostamenti da e per Paesi extra Ue: lo prevede il nuovo dpcm

Secondo la bozza del nuovo dpcm del governo, fino al prossimo 30 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli dell’Ue, tranne che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
A cura di Annalisa Cangemi
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Il nuovo dpcm del governo, che il presidente del consiglio Giuseppe Conte firmerà questa sera e che sarà in vigore dal 15 giugno al 14 luglio 2020, prevede nuove indicazioni sulle aperture e le chiusure di alcune attività produttive e sugli spostamenti da e per l'Italia. La bozza del testo di cui Fanpage.it ha preso visione, e che dovrebbe sostituire il precedente dpcm, in scadenza il 14 giugno, prevede che fino al prossimo 30 giugno 2020, rimangono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori non Ue ed extra Schengen.

Dal 16 giugno le persone potranno però arrivare o partire per Albania, Bosnia e Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia. La bozza di dpcm comunque esclude dal divieto i casi di comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza o motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Non sono invece soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati: Stati membri dell'Unione Europea; Stati parte dell'accordo di Schengen; Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; Andorra, Principato di Monaco; Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Le regole per l'ingresso in Italia

All' articolo 4 del dpcm sono contenute le regole per l'ingresso nel territorio nazionale. Da queste regole sono escluse le seguenti categorie:

  • equipaggio dei mezzi di trasporto;
  • personale viaggiante;
  • cittadini e residenti nell'Unione Europea, negli Stati parte dell'accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
  • personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie;
  • lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
  • personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
  • movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano;
  • funzionari e agenti, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari;
  • alunni e studenti che arrivano per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

Escluse le categorie appena elencate, chiunque arrivi in Italia tramite aereo, trasporto marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, deve consegnare al vettore all'atto dell'imbarco una dichiarazione che contenga: i motivi del viaggio, l'indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa; un recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

Le persone, che fanno ingresso in Italia tramite aereo, trasporto marittimo ferroviario o terrestre, anche se asintomatiche, sono
obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco. In caso di comparsa dei sintomi da COVID-19, le persone sono obbligate a segnalare la loro situazione all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

Le regole per vettori e armatori

A loro volta i vettori e gli armatori devono acquisire e verificare la documentazione prima dell'imbarco, preoccupandosi anche del controllo della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l'imbarco in caso di febbre o  nel caso in cui la documentazione fornita dai passeggeri non sia completa. Devono inoltre provvedere affinché in tutte le fasi del viaggio sia assicurata una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri, e assicurarsi l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, precisando anche le situazioni in cui questi ultimi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi.

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