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Covid 19

Fase 2, riapertura negozi dal 18 maggio: tutte le regole da seguire

Anche per i negozi di vendita al dettaglio nuove regole per la riapertura dal 18 maggio: mascherine obbligatorie per lavoratori e clienti, barriere alla cassa e dispenser igienizzanti. Nei supermercati e centri commerciali, in caso di rilevazione della temperatura corporea superiore a 37.5, scatta il divieto di entrata.
A cura di Giuseppe Cozzolino
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Anche per i negozi è arrivato il momento di riaprire definitivamente i battenti nella Fase 2. Nel DPCM che entra in vigore dal 18 maggio, regole specifiche per consentire il ritorno alla normalità anche per i commercianti. Il Governo ha invitato per quanto riguarda supermercati e centri commerciali a rilevare la temperatura corporea, con l'obbligo di impedire l'accesso in caso di temperature superiore a 37.5 °C. Nei negozi, si dovrà mantenere la distanza di sicurezza di un metro tra clienti e lavoratori, oltre alle solite raccomandazioni di mascherine e igienizzazioni.

Barriere fisiche alla cassa, per impedire ogni tipo di contatto "ravvicinato" tra il cliente e il lavoratore, con dispenser per igienizzare le mani quanto più vicini possibili alle casse, dove avviene lo "scambio" di denaro. Si parla, ovviamente, dei negozi di vendita al dettaglio: per ristorazioni e altre attività, sono state previste altre normative più specifiche. Questo, nel dettaglio, il quadro riepilogativo delle norme previsto dal DPCM in vigore dal 18 maggio:

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio.
– Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
– In particolar modo per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
– Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
– Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
– In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.
– I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti.
– L’addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
– Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.
– Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.
– La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)

Misure generali

Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020:
– Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
– Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
– Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
– Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
– Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
– Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all’accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.

Competenze dei Comuni
– I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell’area mercatale.
– In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.
– Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:
– Corsie mercatali a senso unico;
– Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
– Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell’area mercatale;
– Individuazione di un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
– Ove ne ricorra l’opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

Misure a carico del titolare di posteggio:
– pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita;
– è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
– messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
– rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
– Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
– In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
– in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

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