video suggerito
video suggerito
Covid 19

Fase 2, riapertura negozi dal 18 maggio: tutte le regole da seguire

Anche per i negozi di vendita al dettaglio nuove regole per la riapertura dal 18 maggio: mascherine obbligatorie per lavoratori e clienti, barriere alla cassa e dispenser igienizzanti. Nei supermercati e centri commerciali, in caso di rilevazione della temperatura corporea superiore a 37.5, scatta il divieto di entrata.
A cura di Giuseppe Cozzolino
316 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su

Anche per i negozi è arrivato il momento di riaprire definitivamente i battenti nella Fase 2. Nel DPCM che entra in vigore dal 18 maggio, regole specifiche per consentire il ritorno alla normalità anche per i commercianti. Il Governo ha invitato per quanto riguarda supermercati e centri commerciali a rilevare la temperatura corporea, con l'obbligo di impedire l'accesso in caso di temperature superiore a 37.5 °C. Nei negozi, si dovrà mantenere la distanza di sicurezza di un metro tra clienti e lavoratori, oltre alle solite raccomandazioni di mascherine e igienizzazioni.

Barriere fisiche alla cassa, per impedire ogni tipo di contatto "ravvicinato" tra il cliente e il lavoratore, con dispenser per igienizzare le mani quanto più vicini possibili alle casse, dove avviene lo "scambio" di denaro. Si parla, ovviamente, dei negozi di vendita al dettaglio: per ristorazioni e altre attività, sono state previste altre normative più specifiche. Questo, nel dettaglio, il quadro riepilogativo delle norme previsto dal DPCM in vigore dal 18 maggio:

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio.
– Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
– In particolar modo per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
– Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
– Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
– In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.
– I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti.
– L’addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
– Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.
– Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.
– La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)

Misure generali

Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020:
– Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
– Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
– Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
– Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
– Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
– Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all’accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.

Competenze dei Comuni
– I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell’area mercatale.
– In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.
– Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:
– Corsie mercatali a senso unico;
– Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
– Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell’area mercatale;
– Individuazione di un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
– Ove ne ricorra l’opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

Misure a carico del titolare di posteggio:
– pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita;
– è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
– messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
– rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
– Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
– In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
– in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

316 CONDIVISIONI
32835 contenuti su questa storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views