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Eutanasia, la sentenza della Consulta su Dj Fabo: “Nessun obbligo per i medici”

La Consulta ha escluso, per alcuni casi, la punibilità dell’aiuto al suicidio, che non crea, comunque, “alcun obbligo di procedere a tale aiuto per i medici”. È quanto si legge nelle motivazioni della pronuncia della Corte sul caso di Dj Fabo e sul processo nei confronti di Marco Cappato, con la sentenza che ritiene non punibile chi aiuta al suicidio.
A cura di Stefano Rizzuti
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I medici non sono obbligati a procedere nella direzione dell’aiuto al suicidio. A stabilirlo è la pronuncia con cui la Consulta ha escluso, per alcuni casi, la punibilità dell’aiuto al suicidio, che non crea, quindi, “alcun obbligo di procedere a tale aiuto in campo ai medici”. Sono queste le parole che si leggono nelle motivazioni della sentenza sul fine vita che la Corte ha depositato oggi. Quindi, spetta “alla coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi o no ad esaudire la richiesta del malato”. La sentenza della Consulta nasce dal processo a Marco Cappato per il suicidio assistito di Dj Fabo, con i giudici milanesi che avevano sollevato la questione di costituzionalità della norma.

Non è punibile chi aiuta al suicidio, si legge ancora, “una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di intollerabili sofferenze fisiche o psicologiche, ma che resta pienamente capace di prendere decisioni liberi e consapevoli”. Una non punibilità che vale solo a determinate condizioni, a partire da quella che viene definita una “procedura medicalizzata”. A verificare queste condizioni deve essere, inoltre, una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale.

Riguardo alle condizioni mediche del paziente, secondo la Consulta esiste una “circoscritta area” in cui l’incriminazione dell’aiuto al suicidio “non è conforme a Costituzione”. Sono i casi in cui “l’aiuto riguarda una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di intollerabili sofferenze fisiche o psicologiche, ma che resta pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli”. In ogni caso, l’incriminazione dell’aiuta al suicidio “non è, di per sé, in contrasto con la Costituzione, ma è giustificata da esigenze di tutela del diritto alla vita, specie delle persone più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento intende proteggere evitante interferenze esterne in una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio”. Secondo la Corte l’esigenza “di garantire la legalità costituzionale deve prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore”. E quindi la Corte deve preoccuparsi di evitare vuoti di disciplina “ricavando i criteri di riempimento in attesa dell’intervento del Parlamento”.

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