Eutanasia, comincia oggi il percorso parlamentare per l’approvazione della legge
Comincia oggi l'esame delle quattro proposte di legge relative all'eutanasia e al rifiuto dei trattamenti sanitari obbligatori per i malati terminali.
Una giornata storica, potremmo definirla, dato che mai prima di oggi questa tematica è giunta a dibattito parlamentare, nonostante già nel 2013 i Radicali Italiani e l'Associazione Luca Coscioni fossero riuscite a depositare una proposta di legge di iniziativa popolare, grazie alle oltre 105.000 firme raccolte in giro per l'Italia. Il testo, però, non venne mai discusso, né nelle Commissioni competenti, tantomeno riuscì ad approdare in Parlamento.
Nella giornata di oggi inizierà, quindi, il percorso parlamentare di analisi e discussione di 4 proposte di legge, di cui una di iniziativa popolare – quella presentata quasi 3 anni fa dalle associazioni Radicali, per l'appunto – e altre tre di iniziativa parlamentare. L'iter è appena cominciato, insomma, e per arrivare ad avere una vera e propria legislazione sull'eutanasia e sul rifiuto dell'accanimento terapeutico in Italia dovremmo attendere la discussione e votazione delle Commissioni delegate – Giustizia e Affari sociali – e successivamente di Camera prima, Senato poi. Una stima della tempistica è difficile da definire, tutto dipenderà da eventuali atti ostruzionistici che alcuni deputati contrari alla legge potrebbero mettere in atto.
Secondo la legislazione attualmente in vigore, è punibile quella che viene definita "eutanasia attiva", ovvero è passibile di sanzione penale ogni intervento diretto messo in atto da un individuo che cagioni la morte altrui, secondo quanto disposto dagli articoli 579 c.p. Omicidio del consenziente e 580 c.p. Istigazione o aiuto al suicidio. C'è però un altra tipologia di eutanasia non punibile, quella cosiddetta "passiva". In questo caso, la condotta non è punibile solo se il medico o l'assistente del malato terminale interrompono le cure necessarie a rinviare la morte del paziente per mancanza del consenso dello stesso.
Cosa prevedono i testi in esame? Le quattro proposte differiscono principalmente per il numero di articoli e quindi per struttura del provvedimento, che per contenuti. Quella principale è sicuramente la 1582, ovvero la proposta di legge di iniziativa popolare presentata dall'Associazione Coscioni. Costituito da quattro articoli, il testo prevede l'introduzione di norme che permettano ai cittadini di poter rifiutare da un lato l'accanimento terapeutico, ovvero i trattamenti sanitari imposti, dall'altro si propone di introdurre e regolamentare l'eutanasia attiva vera e propria:
Ogni cittadino può rifiutare l’inizio o la prosecuzione di trattamenti sanitari, nonché ogni tipo di trattamento di sostegno vitale o di terapia nutrizionale. Il personale medico e sanitario è tenuto a rispettare la volontà del paziente ove essa: a) provenga da un soggetto maggiorenne; b) provenga da un soggetto che non si trova in condizioni, anche temporanee, di incapacità di intendere e di volere, salvo quanto previsto dall’articolo 3; c) sia manifestata inequivocabilmente dall’interessato o, in caso di incapacità sopravvenuta, anche temporanea dello stesso, da persona precedentemente nominata, con atto scritto con firma autenticata dall’ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio, fiduciario per la manifestazione delle volontà di cura […]
Ogni persona può redigere un atto scritto, con firma autenticata dall’ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio, con il quale chiede l’applicazione dell’eutanasia nell’ipotesi in cui egli successivamente venga a trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 3, comma 1, lettera e), e sia incapace di intendere e di volere ovvero di manifestare la propria volontà, nominando contemporaneamente, nel modo indicato dall’articolo 1, un fiduciario perché confermi la richiesta, ricorrendone le condizioni.
La richiesta di applicazione dell’eutanasia deve essere chiara e inequivoca e non può essere soggetta a condizioni. Essa deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, da un’autodichiarazione, con la quale il richiedente attesta di essersi adeguatamente documentato in or- dine ai profili sanitari, etici e umani ad essa relativi.
La conferma della richiesta da parte del fiduciario, ai sensi del comma 1, deve essere chiara ed inequivoca, nonché espressa per scritto.
Ove siano rispettate le condizioni di cui al presente articolo, unitamente a quelle dell’articolo 3, comma 1, lettera g), al medico e al personale sanitario che hanno attuato tecniche di eutanasia, provocando la morte del paziente, non si applicano le disposizioni degli articoli 575, 579, 580 e 593 del codice penale.