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Elezione diretta del premier, meno poteri al capo dello Stato: così Meloni vuole cambiare la Costituzione

La ministra Casellati ha messo a punto una prima bozza del ddl sul premierato, che prevede l’elezione diretta del capo del governo. Ecco i punti principali della riforma costituzionale del governo Meloni.
A cura di Annalisa Cangemi
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Il governo Meloni, dopo aver avviato un dialogo con le opposizioni sulle riforme istituzionali, ha deciso di virare sul premierato, l'elezione diretta del capo del governo, che è sembrato alla presidente del Consiglio un buon punto di caduta nel negoziato.

La presidente del Consiglio aveva già lasciato intendere che l'elezione diretta del presidente del Consiglio potesse essere un buon compromesso nel negoziato, quando subito dopo le ‘consultazioni' organizzate per esporre le opzioni in campo alle forze di minoranza aveva detto si aver registrato "una chiusura abbastanza trasversale e più netta su modelli presidenziali o semipresidenziali", mentre aveva riscontrato maggiori aperture sull'ipotesi di un'elezione diretta del presidente del Consiglio e del capo del governo. "Noi non siamo innamorati di un sistema specifico – aveva subito precisato – ci sono tanti sistemi che possono essere presi ad esempio nelle altre democrazie e c'è anche la possibilità di immaginare un modello italiano".

Cosa cambierebbe con il premierato

Quando si parla di premierato si intende un sistema in cui il presidente del Consiglio acquisterebbe più poteri rispetto a quelli accordati dalla nostra Costituzione nella sua versione attuale, con il Parlamento che elegge il Presidente della Repubblica, il quale mantiene il suo ruolo di personalità super partes e di garante della Costituzione. Due giorni fa dalla maggioranza è arrivato un segnale chiaro: entro la fine dell'estate dovrebbe arrivare la proposta definitiva, secondo quanto annunciato al meeting di Rimini di Comunione e Liberazione dal capogruppo Fdi Tommaso Foti: "Sarà nel segno del premierato, anche per andare incontro alle opposizioni", aggiungendo che la proposta "non è legata nella tempistica all’approvazione dell’autonomia", su cui spinge la Lega.

L'ipotesi premierato potrebbe trovare una sponda in Matteo Renzi, che ha firmato un suo ddl sulla materia, mentre Pd, M5s e Azione hanno già espresso contrarietà alla proposta.

Il testo della riforma: i punti principali

La bozza della riforma, su cui sta lavorando la ministra Elisabetta Casellati, e anticipata dal Fatto Quotidiano, dovrebbe essere presentato in uno dei prossimi Consigli dei ministri, per essere condiviso da tutte le forze politiche del centrodestra. Nella sua versione attuale il testo è composto da 4 articoli, che andrebbero a modificare gli articoli 88, 92, 94 della Costituzione, che riguardano appunto i poteri del presidente del Consiglio e della Repubblica. Il testo non è ancora definitivo, e potrebbe cambiare ancora. Secondo il Fatto l'obiettivo di Casellati è far approvare la riforma entro settembre.

In base alla bozza il premier viene eletto a suffragio universale e diretto, resta in carica cinque anni, e non può ricoprire la carica per più di due volte consecutive. C'è anche la figura vicepresidente del Consiglio, che diventa obbligatoria.

Per essere eletti bisogna ottenere il 40% dei voti, altrimenti si va al ballottaggio tra i due candidati col maggior numero di voti Al momento la Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica nomini il Presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i ministri. Con la riforma il presidente del Consiglio acquisisce il potere di nominare e revocare il vicepresidente del Consiglio e i ministri.

Ecco l'articolo 1 della bozza, che si concentra sul potere di scioglimento delle Camere, che oggi spetta al Presidente della Repubblica:

L’articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente: La mozione di sfiducia approvata da una Camera e le dimissioni del Presidente del Consiglio dei Ministri determinano lo scioglimento anticipato delle Camere. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i Presidenti della Camere, posticipare lo scioglimento anticipato per la durata massima di un semestre. In caso di morte o impedimento permanente o decadenza del Presidente del Consiglio subentra il Vice Presidente del Consiglio. In tal caso il Presidente del Consiglio si presenta alle Camere entro dieci giorni dalla formazione del Governo per ottenere la fiducia a maggioranza assoluta dei componenti. In mancanza si procede allo scioglimento anticipato delle Camere

All'articolo 2 del testo, che modifica invece l'articolo 92 della Carta, si legge:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è eletto a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni e non può ricoprire la carica per più di due volte consecutivamente. Viene eletto Presidente del Consiglio chi ottiene il maggior numero di voti e almeno il quaranta per cento dei voti validamente espressi, altrimenti si procede al ballottaggio tra i due candidati col maggior numero di voti.

L'articolo 3 invece introduce dei meccanismi di sfiducia costruttiva del premier integrando l'articolo 94 della Costituzione: la mozione di sfiducia può essere presentata solo un anno dopo la formazione del governo e, solo se questa viene approvata a maggioranza assoluta, il premier è costretto a dimettersi:

.All’articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:A) I commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: “Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per esporre il programma di governo. Le Camere possono approvare una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio dopo un anno di mandato, a maggioranza assoluta dei componenti e mediante mozione votata per appello nominale.”B) Alla fine è aggiunto il seguente comma: “Il Presidente del Consiglio dei Ministri può porre, dopo il primo anno di mandato, questioni di fiducia il cui rigetto a maggioranza assoluta dei componenti determina l’obbligo di dimissioni e lo scioglimento delle Camere”.

Come è stato anticipato dal governo, il ddl non avrà effetti sul mandato del Presidente della Repubblica Mattarella. Se il testo verrà approvato infatti entrerà in vigore a partire dalla prossima legislatura, viene spiegato all'articolo 4:

Le disposizioni di cui agli articoli 88, 92 e 94 della Costituzione, come modificato dagli articoli 1, 2 e 3 della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.

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