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Dl Rilancio, l’ecobonus al 110% potrebbe essere esteso anche alle seconde case in condominio

Nella nuova bozza del decreto Rilancio l’ecobonus cambia ancora: possono ottenerlo i condomìni, i proprietari di case unifamiliari, e gli Istituti autonomi case popolari. Non possono ottenerlo dunque i singoli condòmini, a meno che l’intervento non rientri nell’ambito di un più ampio lavoro che agisce sull’intero edificio, come la ostituzione nelle parti comuni degli edifici degli impianti di climatizzazione, o il ‘cappotto’.
A cura di Annalisa Cangemi
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Per il finanziamento complessivo dell'ecobonus al 110% sono previsti "più di 14 miliardi in cinque anni". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, parlando delle coperture del decreto Rilancio, sottolineando che si tratta di un investimento "imponente che il governo ha fatto per sostenere l'efficienza energetica e il settore dell'edilizia" e per incentivare "anche i lavori dei condomini che spesso erano bloccati". Il superbonus per l'efficientamento energetico degli edifici,  per la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi di installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, cambia ancora. Nella nuova bozza del decreto di maggio spuntano nuove regole per ottenere detrazioni del 110% per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali, di pari importo.

Secondo una prima versione del testo le agevolazioni erano limitate a interventi sulle prime case. Stando alle ultime modifiche del decreto, queste norme potrebbero essere estese anche alle seconde case in condominio per evitare che questo blocchi i lavori per l'intero stabile.

Al comma 10 viene spiegato che possono richiedere il bonus "i condomìni; le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 11; gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di ‘in house providing' per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci".

Per ottenere l'ecobonus al 110%, è necessario che gli interventi generino un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio oppure, laddove non è possibile, serve comunque che l'intervento porti al conseguimento della classe energetica più alta.

Gli interventi che possono essere realizzati, per ottenere il massimo dello ‘sconto', sono:

  1. Interventi di isolamento termico dell'edificio che riguardino oltre il 25% dell'intonaco, per un massimo di 60mila euro per ogni unità immobiliare.
  2. Sostituzione nelle parti comuni degli edifici degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A. Il tetto in questo caso è di 30mila euro "moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
  3. Interventi nelle case unifamiliari (quindi non i singoli appartamenti all'interno di un condominio) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti a pompa di calore di riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria. Anche qui la soglia è di 30mila euro.
  4. Si può ricorrere al superbonus anche per gli impianti fotovoltaici, con un tetto massimo di spesa di 48mila euro, purché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi che abbiamo elencato sopra, e cioè coibentazione dell'edificio o sostituzione degli impianti di climatizzazione (o entrambi).
  5. Il supersconto al 110% in cinque anni si può utilizzare anche per cambiare gli infissi, ma solo se tale intervento viene effettuato nell'ambito di un più ampio intervento che agisce sull'intero edificio.
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