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Covid 19

Dl Covid, arriva il pass verde: ecco come ci si potrà spostare tra le Regioni

Nella bozza del decreto Covid c’è il via libera alla certificazione verde per gli spostamenti tra Regioni di colore diverso. Il certificato potrà essere cartaceo o digitale e sarà valido sei mesi per i vaccinati e per chi è guarito dal Covid. Sarà invece valido per 48 ore il certificato che attesta l’effettuazione di un test molecolare o antigenico.
A cura di Annalisa Cangemi
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Il nuovo decreto Covid, che dovrebbe approdare in Consiglio dei ministri domani, oltre al ritorno delle zone gialle, contiene una norma sul cosiddetto green pass, la certificazione verde, che era stata anticipata dal premier Mario Draghi durante la sua ultima conferenza stampa. Il documento permetterà gli spostamenti anche tra Regioni di diverso colore. Il certificato potrà essere cartaceo o digitale.

A questo punto è dedicato l'articolo 10 della bozza che Fanpage.it ha avuto modo di visionare. In pratica, come si legge, le certificazioni verdi Covid-19 serviranno ad attestare "lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS CoV-2".

A seconda del modo in cui si ottiene la certificazione cambia la durata della validità del documento. Se la certificazione viene rilasciata dopo un vaccino "ha una validità di sei mesi ed è rilasciata in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell'interessato, dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato".

Nel caso in cui la certificazione venga rilasciata dopo la guarigione dall'infezione "ha una validità di sei mesi ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2".

Nel caso in cui invece si ottenga la certificazione dopo tampone molecolare o antigenico rapido, "la certificazione ha una validità di quarantotto ore dal rilascio ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie", oppure dai medici di base o dai pediatri-

Chi, all'entrata in vigore del presente decreto, ha già completato il ciclo vaccinale, può richiedere una certificazione presso la struttura sanitaria in cui è stato vaccinato, o alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa. Chi è invece guarito dal Covid può chiedere un certificato che lo dimostri all'ospedale, al medico di base o al pediatra.

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