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Dl Caivano, in bilico divieto cellulari per minori da 14 anni in su che ricevono avviso del questore

Il divieto d’uso di cellulari per i minori che hanno compiuto i 14 anni, se raggiunti da avviso orale da parte del questore, potrebbe saltare dal decreto Caivano, che arriverà in Cdm domani.
A cura di Annalisa Cangemi
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La norma del decreto Caivano sul divieto dell'uso di cellulari per i ragazzi che ricevono un ammonimento del questore, e che sono già stati condannati, non è ancora confermata.

Il testo del provvedimento contro la criminalità giovanile, arrivato oggi al pre-Consiglio dei ministri e che domani sarà in Consiglio dei ministri, potrebbe cambiare ancora. La notizia arriva all'Agi da fonti che hanno partecipato la riunione di oggi pomeriggio. È in corso una riflessione, spiegano le stesse fonti, sulle misure contenute nel pacchetto.

Potrebbe saltare dalla bozza la norma che prevede che il questore, oltre all'avviso orale, possa proporre al tribunale il divieto di utilizzare per i minori da 14 anni in su "piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché il divieto di possedere telefoni cellulari".

Nella bozza, composta da 14 articoli, che Fanpage.it ha avuto modo di visionare, all'articolo 4 (Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile), si legge: "Se il soggetto al quale è notificato l'avviso orale risulta condannato anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona, il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il questore può proporre al tribunale di cui al comma 6 l'applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché il divieto di possedere telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radio trasmittente".

"Il divieto è disposto per una durata non superiore a due anni, con l'individuazione di modalità applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento – si legge ancora nella bozza – In caso di rigetto della proposta di cui al comma 6-bis, è fatto comunque salvo l'avviso orale emesso dal questore". 

Nel testo si specifica anche l'avviso orale, cioè il provvedimento con il quale il questore avvisa oralmente il soggetto, ritenuto socialmente pericoloso, che esistono indizi a suo carico, potrà essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto già 14 anni. Secondo la norma quindi il questore potrà convocare il minore, insieme a un genitore o a un'altra persona con responsabilità genitoriale. "Gli effetti dell’avviso orale – si specifica nel testo – cessano comunque al compimento della maggiore età". 

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