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Ddl Zan, ultime notizie sul disegno di legge

Ddl Zan, il testo e il significato del disegno di legge contro l’omotransfobia

Che cosa prevedeva il ddl Zan, al centro del dibattito pubblico nelle ultime settimane? Si tratta di un disegno di legge contro l’omotransfobia che sarebbe andrebbe a modificare degli articoli del codice penale e un decreto legge già esistente (la cosiddetta legge Mancino) aggiungendo le discriminazioni e le violenze per l’orientamento sessuale, il genere, l’identità di genere e le disabilità. Il 27 ottobre al Senato il testo è stato affossato definitivamente con il voto segreto. Tra sei mesi si potrà presentare un nuovo testo sullo stesso argomento.
A cura di Annalisa Girardi
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Il disegno di legge Zan, che prende nome dal deputato del Partito democratico Alessandro Zan, primo firmatario del testo, aveva lo scopo di contrastare omofobia e transfobia, le discriminazioni e le violenze per l'orientamento sessuale, il genere, l'identità di genere e le disabilità. Il testo unificato in pdf del ddl sarebbe andato ad allargare le pene già previste dall'articolo 604 bis del Codice Penale anche alle discriminazioni basate sul sesso, sull'orientamento sessuale e sul genere, prevedendo delle specifiche aggravanti. Il disegno di legge è stato affossato in fase di discussione nell'Aula del Senato, dopo essere rimasto bloccato per quasi sei mesi nella Commissione a Palazzo Madama, presieduta dal leghista Andrea Ostellari, con i partiti di destra che hanno rinviato svariate volte la calendarizzazione in Aula. Il 17 giugno la Segreteria di Stato del Vaticano ha depositato presso l'ambasciata italiana una nota verbale in cui, appellandosi al Concordato, si è sostanzialmente richiesto di rivedere il disegno di legge esprimendo preoccupazione perché, secondo la Santa Sede, potrebbe "incidere negativamente sulle libertà assicurate alla Chiesa e ai suoi fedeli". Ora, dopo il voto in Aula che ha affossato il disegno di legge, si potrà presentare un nuovo testo sull'argomento non prima di sei mesi.

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Il testo integrale del ddl Zan

Art. 1. (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge: a) per sesso si intende il sesso biolo­gico o anagrafico; b) per genere si intende qualunque ma­nifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso; c) per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi; d) per identità di genere si intende l’i­dentificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corri­spondente al sesso, indipendentemente dal­ l’aver concluso un percorso di transizione.

Art. 2. (Modifiche all’articolo 604-bis del codice penale)
1. All’articolo 604-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, lettera a), sono ag­giunte, in fine, le seguenti parole: « oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orienta­ mento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità »; b) al primo comma, lettera b), sono ag­giunte, in fine, le seguenti parole: « oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orienta­mento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità »; c) al secondo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure fondati sul sesso, sul genere, sul­ l’orientamento sessuale, sull’identità di ge­nere o sulla disabilità »; d) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento ses­suale, sull’identità di genere o sulla disabi­lità ».

Art. 3. (Modifica all’articolo 604-ter del codice penale)
1. All’articolo 604-ter, primo comma, del codice penale, dopo le parole: « o religioso, » sono inserite le seguenti: « oppure per motivi fondati sul sesso, sul genere, sul­ l’orientamento sessuale, sull’identità di ge­nere o sulla disabilità, ».

Art. 4. (Pluralismo delle idee e libertà delle scelte)
1. Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime ri­conducibili al pluralismo delle idee o alla li­bertà delle scelte, purché non idonee a de­ terminare il concreto pericolo del compi­ mento di atti discriminatori o violenti.

Art. 5. (Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122)
1. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  giugno 1993, n. 205, sono apportate le se­guenti modificazioni: a) all’articolo 1: 1) al comma 1-bis, alinea, le parole: « reati previsti dall’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 » sono sostituite dalle seguenti: « delitti di cui all’articolo 604-bis del codice penale ovvero per un delitto ag­gravato dalla circostanza di cui all’articolo 604-ter del medesimo codice »; 2) il comma 1-ter è sostituito dal se­guente: « 1-ter. Nel caso di condanna per uno dei delitti indicati al comma 1-bis, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività secondo quanto previsto dai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies. Per i medesimi delitti, nei casi di richiesta dell’imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova, per lavoro di pubblica utilità si intende quanto previsto dai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies »; 3) al comma 1-quater: 3.1) le parole: « , da svolgersi al termine dell’espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere » sono sostituite dalla seguente: « è »; 3.2) dopo la parola: « giudice » sono inserite le seguenti: « , tenuto conto delle ragioni che hanno determinato la condotta, »; 4) al comma 1-quinquies, le parole: « o degli extracomunitari » sono sostituite dalle seguenti: « , degli stranieri o a favore delle associazioni di tutela delle vittime dei reati di cui all’articolo 604-bis del codice penale »; 5) alla rubrica, dopo la parola: « re­ligiosi » sono inserite le seguenti: « o fon­dati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disa­bilità »; b) al titolo, le parole: « e religiosa » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosa o fondata sul sesso, sul genere, sull’orienta­ mento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità ». 2. Dall’attuazione del comma 1 non de­vono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Entro sessanta giorni dalla data di en­trata in vigore della presente legge, con re­golamento adottato con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, le modalità di svolgimento dell’attività non retribuita a fa­vore della collettività, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Art. 6. (Modifica all’articolo 90-quater del codice di procedura penale)
1. All’articolo 90-quater, comma 1, se­condo periodo, del codice di procedura pe­nale, dopo le parole: « odio razziale » sono inserite le seguenti: « o fondato sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sul­ l’identità di genere ». Art. 7. (Istituzione della Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia) 1. La Repubblica riconosce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro l’o­mofobia, la lesbofobia, la bifobia e la tran­sfobia, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione nonché di contra­ stare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, in attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità so­ciale sanciti dalla Costituzione. 2. La Giornata di cui al comma 1 non de­ termina riduzioni dell’orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in un giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o com­ porta la riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54. 3. In occasione della Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia sono organizzate cerimonie, in­ contri e ogni altra iniziativa utile per la re­alizzazione delle finalità di cui al comma 1. Le scuole, nel rispetto del piano triennale dell’offerta formativa di cui al comma 16 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e del patto educativo di corresponsa­bilità, nonché le altre amministrazioni pub­bliche provvedono alle attività di cui al pre­ cedente periodo compatibilmente con le ri­sorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8. (Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere)
1.All’articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: « 2-bis. Nell’ambito delle competenze di cui al comma 2, l’ufficio elabora con cadenza triennale una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere. La strategia reca la definizione degli obiettivi e l’individuazione di misure relative all’educazione e all’istruzione, al lavoro, alla sicurezza, anche con riferimento alla situazione carceraria, alla comunicazione e ai media. La strategia è elaborata nel quadro di una consultazione permanente delle amministrazioni locali, delle organizzazioni di categoria e delle associazioni impegnate nel contrasto delle discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere e individua specifici interventi volti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni di violenza e discriminazione fondati sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere. 2-ter. All’attuazione delle misure e degli specifici interventi di cui, rispettivamente, al secondo e al terzo periodo del comma 2-bis, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Art. 9. (Modifica all’articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di centri contro le discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere)
1. All’articolo 105-quater, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con­vertito, con modificazioni, dalla legge 17 lu­glio 2020, n. 77, le parole: « di discrimina­zione o violenza fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere » sono so­stituite dalle seguenti: « dei reati previsti dall’articolo 604-bis del codice penale, com­ messi per motivi fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere della vit­tima, ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all’articolo 604-ter del codice penale ».

Art. 10. (Statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza)
1. Ai fini della verifica dell’applicazione della presente legge e della progettazione e della realizzazione di politiche per il contra­ sto della discriminazione e della violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o reli­giosi, oppure fondati sull’orientamento ses­suale o sull’identità di genere e del monito­ raggio delle politiche di prevenzione, l’Isti­ tuto nazionale di statistica, nell’ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, sentito l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD), assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica con cadenza almeno triennale. La rilevazione deve misurare anche le opinioni, le discrimi­nazioni e la violenza subite e le caratteristi­ che dei soggetti più esposti al rischio, se­condo i quesiti contenuti nell’Indagine sulle discriminazioni condotta dall’Istituto nazio­nale di statistica a partire dal 2011.

Cos'è e cosa prevede il Ddl Zan: il significato del testo

Il ddl Zan, come abbiamo detto, indica una serie di "misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità". In particolare, l'articolo 2 del disegno di legge interviene su due articoli del codice penale (il 604-bis e il 604-ter) sui reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Al momento le pene per questi reati prevedono il carcere fino ad 1 anno e 6 mesi o una multa fino a 6.000 euro in caso di discriminazione: per i casi di violenza (o istigazione alla stessa) è invece contemplata la reclusione da 6 mesi a 4 anni. Di fatto, quello che propone il ddl Zan è di aggiungere alle discriminazioni per motivi di razza, etnia e religione quelli riguardanti appunto il sesso, genere e identità di genere, orientamento sessuale, e disabilità, le cui definizioni sono ben specificate nell'art.1 del ddl stesso.

Allo stesso tempo, il ddl punta ad ampliare la cosiddetta legge Mancino (decreto legge 25 giugno 1993, n.205) modificandone un articolo che affronta le discriminazioni razziali, etniche e religiose: allo stesso modo, a queste verrebbero aggiunte quelle già citate per sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità.

Ddl Zan al Senato, quando potrebbe essere approvato

Il ddl Zan è stato affossato con il voto segreto sulla "tagliola" chiesta da Lega e Fratelli d'Italia. Al Senato è passato il voto favorevole e la proposta di non esaminare gli articoli è stata approvata. L'iter del testo si ferma qui, ma un nuovo disegno di legge sullo stesso argomento potrà essere presentato tra sei mesi. Il ddl Zan è stato bloccato diversi mesi in Commissione Giustizia di Palazzo Madama. Le forze di centrodestra avevano cercato infatti di impedirne la calendarizzazione, nonostante il testo fosse già passato alla Camera lo scorso novembre 2020. Nelle scorse settimane le forze politiche hanno cercato di arrivare a un'intesa sul testo, senza risultati. Italia Viva aveva proposto di togliere il riferimento all'identità di genere dal testo in modo da arrivare a un accordo anche con le forze di centrodestra, ma per il Pd avrebbe significato svuotare la legge.

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