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DDL su misure cautelari, ecco cosa prevedono le nuove norme sul carcere

Con 177 voti a favore, 12 contrari e 30 astenuti, l’Aula di Palazzo Madama ha dato il via libera alla riforma con la quale la carcerazione preventiva diventa l’extrema ratio. Anche per i reati più gravi, con l’esclusione di fatti di mafia e terrorismo.
A cura di B. C.
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Ieri l’aula del Senato ha approvato definitivamente il ddl che contiene modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Il provvedimento ha avuto 177 voti a favore, 12 contrari e 30 astenuti e comporterà una limitazione del ricorso alla carcerazione preventiva per chi è in attesa di giudizio. Il Ddl risponde all'esigenza di decongestionare le carceri dal sovraffollamento, e la sua approvazione, avvenuta "il giorno dopo l’ennesima condanna europea dell’Italia per violazione di diritti fondamentali", come ha ricordato il senatore Pd Sergio Lo Giudice (riferendosi alla sentenza della Corte europea sui fatti della scuola Diaz), è, insieme all'introduzione del reato di tortura, un segnale dell'interesse del Parlamento "a difesa delle garanzie costituzionali dei cittadini", e farà in modo che il nostro Paese si metta in linea coi parametri europei, passando da una "percentuale insostenibile del 35% di detenuti senza condanna alla media europea del 21%". Il punto principale del provvedimento è che la custodia cautelare in carcere diventa la “extrema ratio“, l’ultima spiaggia. "Le misure cautelari in carcere – ha puntualizzato Donatella Ferranti (Pd), presidente della commissione Giustizia della Camera e firmataria del provvedimento – non possono costituire un'anticipazione della pena: quello approvato è un buon testo, un testo equilibrato che riesce a contemperare il principio di una carcerazione preventiva come ‘extrema ratio’ con la necessità di tutelare le vittime e la sicurezza dei cittadini nei confronti dei reati gravi".

Extrema Ratio

Dunque, la custodia cautelare in carcere potrà essere disposta soltanto quando siano inadeguate le altre misure coercitive o interdittive. Ma, rispetto a quanto fino ad oggi previsto dal codice, potranno applicarsi anche cumulativamente. Quanto ai presupposti, sarà necessario, appunto, attestare l’attualità del pericolo (di fuga, di inquinamento probatorio o di reiterazione del reato).

Valutazione pericolo

Il giudice non potrà più desumere il pericolo solo dalla semplice gravità e modalità del delitto. Ora verranno valutati i precedenti, i comportamenti, la personalità dell’imputato, per decretare se quest’ultimo può essere effettivamente privato della libertà.

 Motivazione articolata

Il giudice che dispone l’applicazione della misura cautelare non potrà più limitarsi a richiamare “per relationem” gli atti del pubblico ministero, ma dovrà dare conto con autonoma motivazione delle ragioni per cui gli argomenti dedotti dalla difesa sono stati disattesi.

 Durata misure interdittive

Aumentano (dagli attuali 2 mesi) a 12 mesi i termini di durata delle misure di interdizione (sospensione dell’esercizio della potestà dei genitori, sospensione dell’esercizio di pubblico ufficio o servizio, divieto di esercitare attività professionali o imprenditoriali) per consentirne un effettivo utilizzo quale alternativa alla custodia cautelare in carcere.

 Mafia e Terrorismo

Per i delitti di mafia e associazione terroristica resta la presunzione assoluta di idoneità della misura carceraria. Per gli altri reati gravi (omicidio ad esempio, violenza sessuale, sequestro di persona per estorsione…) vale invece una presunzione relativa: niente carcere se si comprova che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure.

 Controlli rafforzati

Cambia la disciplina del riesame delle misure cautelari personali. Il “Tribunale della libertà” avrà tempi perentori per decidere e depositare le motivazioni, pena la perdita di efficacia della misura cautelare. Che, salvo eccezionali esigenze, non potrà più essere rinnovata. Il collegio del riesame dovrà inoltre annullare l’ordinanza liberando l’accusato quando il giudice non abbia motivato il provvedimento cautelare o non abbia valutato autonomamente tutti gli elementi. Tempi più certi anche in sede di appello cautelare e in caso di annullamento con rinvio da parte della Cassazione.

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