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Covid 19

Covid a scuola, le nuove regole su dad e quarantena dal 1° aprile: cosa dice il decreto

Il nuovo decreto Covid appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevede delle novità importanti sulla quarantena dopo casi di Covid in classe. Vediamo tutte le nuove regole a scuola dal 1° aprile.
A cura di Tommaso Coluzzi
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Dal primo aprile cambiano le regole a scuola. Il decreto Covid del governo è entrato in vigore oggi, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma le novità saranno effettive la settimana prossima. Ci sono nuove procedure nel caso di contagi in classe, con la quarantena che viene cancellata in tutti i gradi scolastici. Restano in vigore, invece, la maggior parte delle regole generali, almeno fino al prossimo primo maggio. Nel testo del decreto ci sono anche delle novità per quanto riguarda il personale scolastico, sottoposto a obbligo vaccinale contro il Covid fino al 15 giugno. Facciamo un po' di chiarezza e vediamo insieme tutte le regole da seguire dal primo aprile.

Le regole generali di sicurezza a scuola dal 1° aprile

Ci sono delle regole di base contro il contagio da Covid che andranno seguite in tutte le scuole di ogni ordine e grado anche dopo il primo aprile, come spiega il ministero dell'Istruzione in un comunicato:

  • Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022). La mascherina non va indossata durante le attività sportive.
  • È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
  • Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.

Dal primo aprile ricominceranno anche le uscite didattiche – le gite – e i viaggi d'istruzione. L'obbligo della mascherina, invece, sarà in vigore – in teoria – fino al 30 aprile. Ma non è detto che, visto il nuovo aumento dei casi, il governo non decida di prolungare l'obbligo al chiuso. Fino al 30 aprile, inoltre, si potrà accedere alle scuole – ovviamente studenti esclusi – sono con il green pass base.

La quarantena dopo un contatto con un positivo al Covid

La novità più importante riguarda la quarantena dopo i contatti con dei positivi al Covid in classe, che nei mesi scorsi hanno portato alla didattica a distanza dopo un certo numero di casi, a seconda del ciclo scolastico. La quarantena viene cancellata completamente, andrà a casa solamente chi è positivo al Covid, mentre gli altri resteranno in classe. Nello specifico, queste saranno le procedure dal primo aprile:

Scuole dell'infanzia – Servizi educativi per l'infanzia

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Cosa deve fare chi contrae il Covid e quando può tornare in classe

La procedura per chi contrae il Covid è sostanzialmente sempre la stessa: restare a casa fino a che non ci si negativizza. Per rientrare è necessario un test, rapido o molecolare, e mentre lo studente positivo è a casa può seguire le lezioni con in didattica digitale integrata. Bisogna però presentare una richiesta:

Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Quando finisce l'obbligo vaccinale per il personale scolastico

C'è un'altra grande novità, inserita nel testo finale del decreto pubblicato in Gazzetta, che riguarda il personale scolastico sottoposto a obbligo vaccinale. Dal primo aprile, infatti, finisce la sospensione dal lavoro e dallo stipendio. Il personale non vaccinato sarà utilizzato per altre mansioni che non prevedano il contatto con gli alunni. Almeno fino al 15 giugno, quando terminerà l'obbligo vaccinale. La procedura è spiegata ancora da viale Trastevere:

Fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Secondo il decreto pubblicato, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non risulti l'effettuazione  della  vaccinazione  o  la presentazione  della  richiesta  di  vaccinazione   nelle   modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la  documentazione comprovante “l'effettuazione della vaccinazione oppure  l'attestazione relativa all'omissione  o  al  differimento  della  stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti  giorni dalla  ricezione  dell'invito,   o   comunque   l'insussistenza   dei presupposti per l'obbligo vaccinale”. In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell'obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica. Non andrà, dunque, in classe.

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