Cosa prevede la riforma della Giustizia approvata dal governo
Il via libera è arrivato in serata, dopo ore e ore di discussione. Alla fine è stata trovata un'intesa tra le forze politiche e il Consiglio dei ministri ha approvato il testo sulla riforma della Giustizia proposta dalla ministra Marta Cartabia. Le nuove norme entreranno in vigore in modo graduale, in modo da permettere agli uffici giudiziari il tempo di aggiornarsi, e riguarderanno solo i reati commessi dopo il 1° gennaio 2020. La novità riguarda specialmente alcuni reati gravi, come quelli di mafia, droga e violenza sessuale, per cui è previsto un regime diverso. Facciamo chiarezza.
Per prima cosa le norme transitorie resteranno in piedi per tre anni, fino alla fine del 2024: in questo periodo si prevede che i processi siano più lunghi con la durata del processo in Appello estesa per un ulteriore anno e di altri sei mesi invece per i processi in Cassazione. Ogni proroga, comunque, dovrà essere motivata dal giudice con un'ordinanza (contro la quale sarà comunque possibile presentare ricorso in Cassazione.
Per alcuni reati gravi è previsto un regime diverso. Si tratta dei reati per associazione di stampo mafioso, terrorismo, violenza sessuale e associazione criminale finalizzata al traffico di stupefacenti. In questi casi non è previsto un limite al numero di proroghe (che vanno però sempre motivate). Nel comunicato di Palazzo Chigi si legge.
Si prevede che per taluni reati, in particolare per i reati di associazione mafiosa, scambio politico mafioso, associazione finalizzata allo spaccio, violenza sessuale e reati con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, i giudici di Appello e di Cassazione possano con ordinanza, motivata e ricorribile in Cassazione, disporre l’ulteriore proroga del periodo processuale in presenza di alcune condizioni riguardanti la complessità del processo, il numero delle parti e delle imputazioni o per la complessità delle questioni di fatto e di diritto. Per i reati aggravati di cui all’articolo 416 bis, primo comma, la proroga può essere disposta per non oltre due anni.
I reati punibili con l'ergastolo resteranno esclusi dalla disciplina di improcedibilità. Dopo il 2024, quando la riforma entrerà a pieno regime, i processi potranno durare di base fino a 2 anni, più una proroga massima di un anno (in Cassazione 1 anno di base e proroga di 6 mesi), ma sarà previsto sempre un procedimento diverso per i reati di mafia, droga e violenza sessuale. Nessun limite sulla proroga, ma questa dovrà sempre essere legittimata attraverso un'ordinanza del giudice.
Nel testo approvato dal Consiglio dei ministri si prevede anche l'istituzione di un apposito Comitato tecnico scientifico presso il ministero della Giustizia, che avrà il compito di riferire ogni anno in merito a tutto l'arretrato pendente nei palazzi della Giustizia e in generale dovrà riferire un parere aggiornato sui tempi dei processi. Dati che saranno poi trasmessi al Consiglio superiore della magistratura, che farà le sue valutazioni.