È finalmente in discussione al Senato della Repubblica il disegno di legge su corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio, dopo un’attesa durata quasi due anni. Il provvedimento, che porta la firma del Presidente del Senato Grasso e che recepisce le proposte di legge Lumia, De Cristofaro, Airolo, Cappelletti, Giarrusso e Buccarella, era infatti giunto in Commissione Giustizia nel giugno del 2013 ed è stato poi variamente modificato (dopo un lungo ciclo di audizioni), fino ad arrivare alla versione attuale. Il testo all’esame dell’Assemblea consta di undici articoli, suddivisi in due capi (il primo reca “disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge Severino; il secondo riscrive la disciplina del falso in bilancio).
È il primo articolo a contenere la modifica della disciplina sanzionatoria per i reati di corruzione: al comma 1 si sancisce il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, fino ai cinque anni successivi per i condannati per reati di corruzione; si stabilisce inoltre l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego per il dipendente pubblico condannato per più di due anni per peculato, concussione e corruzione; viene aumentata fino a 10 anni e 6 mesi la pena massima per il peculato, fino a 6 anni quella per la corruzione nell’esercizio delle proprie funzioni (ora è fino a 5 anni), passa da 6 a 10 anni la pena per “corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio”, sale da 6 a 12 anni la pena per la corruzione in atti giudiziari (ora è da 4 a 10 anni) e se dal fatto deriva una ingiusta condanna di taluno la pena potrà arrivare fino ai 20 anni; per “l’induzione indebita a dare o promettere utilità” si passa dai 6 anni ai dieci anni e 6 mesi.
Molto dibattuto anche l’articolo 3 che, introducendo una nuova disposizione in materia di riparazione pecuniaria, stabilisce che con una sentenza di condanna per i reati in oggetto, “venga sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene”.
All’articolo 4 si stabilisce invece l’inasprimento delle pene per i reati collegati all’associazione di tipo mafioso. L’articolo 5 invece sancisce che per ottenere il patteggiamento, in caso di reati legati a corruzione, concussione o riciclaggio, l’imputato debba restituire integralmente il profitto del reato.
Per quel che concerne il falso in bilancio, la nuova normativa introduce alcuni cambiamenti:
- le false comunicazioni sociali, attualmente sanzionate come contravvenzione, tornano ad essere un delitto, punibile con la pena della reclusione (da 1 a 5 anni);
- la fattispecie è configurata come reato di pericolo;
- il delitto è perseguibile d’ufficio, salvo nelle ipotesi in cui il fatto sia di lieve entità
- è modificato il riferimento al dolo intenzionale (in particolare, permane il fine del conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto, ma viene meno "l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico" );
- restano punite l’esposizione fraudolenta di fatti materiali non rispondenti al vero e l’omissione di fatti materiali rilevanti
- pene da tre ad otto anni e procedibilità d’ufficio per il reato di false comunicazioni sociali delle società quotate
La discussione in Aula si è concentrata sugli aspetti tecnici del provvedimento, sia sull'inasprimento delle pene che sulle nuove formulazioni delle fattispecie di reato. Ma, ovviamente, la discussione più lunga è stata intorno al falso in bilancio, con un lungo braccio di ferro e "mezze intese fra Pd e Forza Italia" che hanno dilatato i tempi del lavoro in Commissione Giustizia. Vale la pena di sottolineare che il falso in bilancio tornerà ad essere un reato, anche se come scrive Il Fatto, “non un reato di danno, bensì di pericolo, il che significa che non si dovrà provare di aver alterato i mercato o di aver prodotto un danno alla società quando si rappresentano situazioni non vere nei bilanci”. Sono sparite le soglie di non punibilità, con la cosiddetta salva – Berlusconi cancellata dopo mille polemiche, anche se resta la “non punibilità” per particolare tenuità del fatto (sempre a discrezione del giudice, come per gli altri reati interessati dalla “riforma” del Governo Renzi). Su quest’ultimo punto va segnalato un errore piuttosto grossolano del Governo, che aveva inserito il riferimento al decreto legislativo sulla tenuità del fatto senza che questo fosse ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Da qui l’affondo di Forza Italia, che con Lucio Malan ha parlato di “dilettantismo nel redigere testi legislativi, unito alla fretta di approvare la legge spot sulla corruzione”, sottolineando come persistano forti rischi di incostituzionalità.
Di diverso tenore le polemiche interne alla maggioranza, con i distinguo del Nuovo Centro Destra, che ha a lungo minacciato di non votare il provvedimento. Nella lettura di Alfano, il combinato disposto fra questo provvedimento e l'allungamento dei termini di prescrizione (approvato alla Camera dei deputati) rappresenterebbe una sorta di cedimento rispetto ai diritti di indagati e condannati nei primi gradi di giudizio, che potrebbero aspettare anni per ottenere giustizia e "nel frattempo vedersi distruggere la vita". Una polemica rientrata solo parzialmente, con la "promessa" di una correzione del ddl prescrizione al Senato.