Cosa c’è nel testo della riforma sul Premierato approvata al Senato e quali sono le novità
Nei giorni scorsi il disegno di legge costituzionale sul premierato ha ricevuto il primo ok da Palazzo Madama. Con 109 voti favorevoli, 77 contrari e un astenuto, il Senato ha approvato la riforma che introduce l'elezione diretta del presidente del Consiglio.
Ora la palla passa alla Camera, ma l'iter di quella che Giorgia Meloni ha definito "la madre di tutte le riforme" si preannuncia lungo. Vediamo nel dettaglio cosa contiene il testo appena varato e come cambierà la Costituzione con il premierato.
L'elezione diretta del premier
Il testo di legge costituzionale approvato dal Senato si compone di otto articoli, che modificano alcune disposizioni della Costituzione relative all'elezione del presidente del Consiglio, ai poteri del presidente della Repubblica e alla carica dei senatori a vita. In particolare, l'articolo 5 sostituisce l'articolo 92 del testo costituzionale introducendo l'elezione diretta del capo di governo.
"Il presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per cinque anni, per non più di due legislature consecutive, elevate a tre qualora nelle precedenti abbia ricoperto l’incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi", si legge. Il testo non precisa come si svolgerà nel dettaglio l'elezione, rinviando la disciplina a una successiva legge elettorale. Resta ancora da chiarire dunque, a quanto ammonterà il premio di maggioranza assegnato alle liste e ai candidati collegati al premier eletto.
Sarà poi il Capo dello Stato a conferire al presidente del Consiglio l'incarico di formare la nuova squadra di governo. Questa, entro dieci giorni dalla sua formazione, dovrà comunque presentarsi in Parlamento per ottenere la fiducia, come previsto dall'articolo 7 della riforma. "Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l’incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche in quest’ultimo caso il Governo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere", specifica la disposizione.
Cosa succede se il governo cade
La riforma disciplina anche che cosa succede al premier in carica se il governo cade, ipotizzando diversi possibili situazioni di crisi. "In caso di revoca della fiducia mediante mozione motivata, il Presidente del Consiglio eletto rassegna le dimissioni e il Presidente della Repubblica scioglie le Camere", si legge all'articolo 7.
Negli altri casi di dimissioni, "il Presidente del Consiglio eletto, entro sette giorni e previa informativa parlamentare, ha facoltà di chiedere lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, che lo dispone. Qualora il Presidente del Consiglio eletto non eserciti tale facoltà, il Presidente della Repubblica conferisce l’incarico di formare il Governo, per una sola volta nel corso della legislatura, al Presidente del Consiglio dimissionario o a un parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio". Lo stesso vale anche "nei casi di decadenza, impedimento permanente o morte del Presidente del Consiglio eletto".
La norma in questione dunque, soprannominata "anti-ribaltone", conferisce al primo ministro il potere di sciogliere le Camere e si propone di scongiurare l'ipotesi che si formino governi formati da maggioranze di parti politiche diverse all'interno di una stessa legislatura. Tra gli obiettivi del governo c'è anche l'intenzione di superare i cosiddetti governi tecnici, esecutivi formati da personalità estranee alle forze politiche, a cui si è più volte ricorso in passato in caso di crisi. Il compito di formare un nuovo governo infatti, spetterà a un esponente della stessa coalizione che ha vinto le elezioni.
Cosa cambia per i senatori a vita
L'articolo 4 della riforma sul premierato elimina definitivamente la disposizione costituzionale (ovvero l'articolo 59) dedicata ai senatori a vita. In sostanza, il presidente della Repubblica non avrebbe più il potere di nominare senatori a vita quei cittadini "che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario". Quelli attualmente in carica manterrebbero comunque il loro seggio laddove la riforma dovesse essere approvata nel corso dell'attuale legislatura.
Le novità per il presidente della Repubblica
Altre novità riguarderanno l'elezione del Capo dello Stato. Oggi l'articolo 83 della Costituzione stabilisce che il presidente della Repubblica venga eletto dal Parlamento in seduta comune a maggioranza qualificata (cioè due terzi dell'assemblea) fino al terzo scrutinio, mentre dal successivo è sufficiente quella assoluta (cioè il 50% più uno). La riforma interviene modificando questo punto e stabilendo che il quorum a maggioranza assoluta sia richiesto non a partire dal quarto scrutinio, ma dal settimo.
Un'altra variazione riguarda il cosiddetto "semestre bianco", ovvero gli ultimi sei mesi del mandato del presidente della Repubblica, nel quale questi non può sciogliere le Camere a meno che i sei mesi in questione non coincidano "in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura". Con l'articolo 3 la riforma stabilisce che durante il semestre bianco il Capo dello Stato non può esercitare questo potere "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto". Infine, la norma elimina la possibilità del presidente della Repubblica di sciogliere una sola delle due camere del Parlamento.