L’Italia era l’unico Paese in Europa insieme all’Irlanda a non avere una legge sul fine vita. La legge non c'entra con l’eutanasia o il suicidio assistito, termini che infatti non si trovano negli articoli della legge. Nella legge si parla di sospensione “passiva” delle cure, per evitare che queste si trasformino in un inutile accanimento terapeutico. Cerchiamo di capire qualcosa di più, analizzando le novità introdotte dalla legge.
IL CONSENSO INFORMATO
Alla base del Biotestamento c’è il diritto all’informazione del malato, che per scegliere se accettare o rifiutare le cure, deve conoscere le sue condizioni finché è cosciente. Il consenso libero e informato, è un atto formale, in forma scritta, e può essere revocato in qualsiasi momento. Medico e paziente sostanzialmente stabiliscono insieme un piano di cure, che sarà seguito anche quando il malato non sarà più capace di intendere e volere.
E se il paziente è un minore? A quel punto verranno comunque prese in considerazione anche le volontà del paziente, in modo direttamente proporzionale all’età e alla maturità raggiunta, ma a decidere saranno i genitori, oppure un tutore o l’amministratore di sostegno. In mancanza di un tutore o di un amministratore deciderà il Giudice.
LE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO, OVVERO LE DAT
Si tratta del pilastro fondamentale della legge. Il paziente maggiorenne può dichiarare quali sono le sue volontà, nel caso in cui sopraggiunga un cronico e irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute, tale da non renderlo più vigile e cosciente. Attraverso le Dat il paziente specifica a quali cure e terapie intende sottoporsi. Poi viene segnalata una persona di fiducia (fiduciario) che farà le veci del malato e lo rappresenterà nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Il testamento biologico può essere sottoscritto in qualunque momento, anche durante un ricovero ospedaliero, e verrà applicato nel caso in cui un paziente si trovi un uno stato di incapacità mentale. Le DAT possono essere firmate in presenza di un Notaio oppure possono essere consegnate personalmente all’Ufficiale di Stato civile del comune di residenza che le annota in un registro.
Anche l’idratazione e la nutrizione artificiali vengono considerate a tutti gli effetti terapie, e come tali possono essere sospese se richiesto dal paziente. Secondo coloro che si oppongono al biotestamento, medici cattolici in testa, questa sovrapposizione è sbagliata, perché non terrebbe conto del fatto che in certi casi idratazione e nutrimento sono cure ordinarie e quindi “dovute” al malato.
I medici possono ricorrere all'obiezione di coscienza? Per il personale sanitario non ci sono "obblighi professionali", anche se non viene esplicitamente citata nel testo "l'obiezione di coscienza". In ogni caso se un medico mette in pratica le indicazioni espresse dal malato non può incorrere in responsabilità civili o penali. Tutti gli ospedali, a prescindere dal loro orientamento, devono garantire al malato la piena applicazione della sua richiesta.