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Covid 19

Perché è falso che co.co.co e P.Iva iscritti agli Ordini restano senza tutele

Dopo l’ok al “Cura Italia” si è diffusa la notizia che il decreto per contrastare la crisi economica legata al COVID-19 lasci scoperte Partite Iva e Co.co.co iscritti a enti di previdenza diversi dall’Inps. In realtà tutele sono previste anche per ingegneri, architetti, avvocati e le altre categorie ordinistiche. Anche se alcune differenze tra le misure per chi versa all’Inps o in altre casse esistono.
A cura di Marco Billeci
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Non è vero che ingegneri, avvocati, geometri e altri lavoratori autonomi iscritti a casse previdenziali diverse dall’Inps sono esclusi dai benefici previsti dal decreto “Cura Italia” per contrastare la crisi economica legata al COVID-19. La notizia rilanciata da diversi organi d’informazione e diventata “virale” sui social nasce dalla confusione tra diversi articoli e diverse versioni del provvedimento. Non a caso quella delle tutele per gli autonomi è stata una delle questioni più discusse all’interno dell’esecutivo prima del varo della norma. Ora che finalmente abbiamo un testo definitivo, è possibile mettere un punto sulla questione.

Il “reddito di ultima istanza” per i professionisti iscritti agli Ordini

L’equivoco sorge dal fatto che effettivamente l’articolo 26 del decreto limita l’erogazione del bonus da 600 euro per il mese di marzo ai co.co.co e alle Partite Iva iscritte alla gestione separata dell’Inps. Sono esclusi quindi tutti i lavoratori autonomi che versano i loro contributi ad altre casse previdenziali.

C’è però nel provvedimento un'altra norma che si occupa di quest’ultima categoria. Si tratta dell’articolo 44 che istituisce il “reddito di ultima istanza”. Qui si stabilisce che gli “autonomi iscritti a enti di diritto privato di previdenza obbligatoria” possano vedersi riconosciuta un’indennità qualora abbiano “cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro” a seguito dell’emergenza Coronavirus.

Chi riceverà l’indennità e quale sarà la cifra

Non è dunque corretto dire che i professionisti iscritti agli Ordini e alle casse professionali vengano lasciati senza tutele. Certo, alcune differenze rispetto alle partite Iva e ai co.co.co che versano i loro contributi all’Inps esistono. In questo caso l’indennità non è “universale” ma condizionata alla dimostrazione di un danno economico. E non è specificata la cifra che verrà erogata, che quindi potrebbe essere inferiore ai 600 euro previsti per gli autonomi della previdenza pubblica. Nel decreto, si dice solo che è istituito un fondo da 300 milioni di euro presso il ministero del Lavoro dedicato al ristoro di queste categorie.

“Nei prossimi giorni ci sarà un decreto ministeriale che regolerà la questione”, ha detto la ministra del Lavoro Catalfo parlando a “Sono le Venti”. E in una diretta Facebook, il ministro dell’Economia Gualtieri ha specificato: “Con il fondo copriremo tutte le categorie di autonomi, chiederemo la collaborazione degli ordini professionali”. Sarà quindi demandata a un prossimo atto del ministero del Lavoro, in accordo con le diverse casse professionali, la decisione riguardo a chi, quanto e come riceverà l’indennizzo.

Gualtieri ha anche invitato i professionisti che non abbiano bisogno del contributo a non farne richiesta, in modo da privilegiare l’erogazione ai lavoratori più in difficoltà.

Le altre misure: no ai congedi, sì alla sospensione dei mutui e versamenti

Anche altre misure del “Cura Italia” riguardano Partite Iva e co.co.co iscritti agli ordini. Come per le altre categorie, il versamento di tasse e contributi  – per chi nel periodo d’imposta precedente ha fatturato meno di 2milioni di euro – è sospeso fino al 31 maggio. Nello specifico, il testo di legge parla di "ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, trattenute dell’addizionale regionale e comunale, imposta sul valore aggiunto e  contributi previdenziali e assistenziali, nonché premi per l'assicurazione obbligatoria". Dopo il 31 maggio quanto dovuto potrà essere versato in un’unica soluzione o in cinque rate.

Per chi ha avuto nell’ultimo periodo d’imposta ricavi e compensi inferiori a 400mila euro è sospeso anche il versamento delle ritenute d’acconto, a condizione che nel mese precedente all’entrata in vigore della norma non si siano sostenute spese per pagare dipendenti o assimilati. Anche in questo caso l’appuntamento con il fisco è rimandato a dopo il 31 maggio.

I professionisti iscritti agli ordini e alle casse professionali avranno accesso anche alla possibilità di sospendere il pagamento del mutuo sulla prima casa. Anche qui c’è stata un po’ di confusione. La sospensione può coprire un periodo fino a 18 mesi, non 9 come qualcuno ha erroneamente scritto. Il termine di 9 mesi riguarda invece il lasso di tempo entro cui sarà possibile presentare la domanda. Perché venga accolta, bisognerà certificare un calo del proprio fatturato a partire dal 21 febbraio 2020 di almeno il 33% rispetto all’ultimo trimestre del 2019.

Alcuni commentatori hanno evidenziato la difficoltà per certe categorie di autonomi a certificare un calo del fatturato che copra un lasso di tempo “lungo” come potrebbe essere il primo trimestre del 2020. A loro ha risposto Gualtieri sottolineando come per accedere al beneficio non servirà dimostrare una contrazione media del fatturato del 33 percento su più mesi, ma basterà riferirsi a un tempo più limitato, come ad esempio quello delle settimane dell’emergenza. Il ministro ha anche spiegato che le banche sono obbligate per legge ad accettare la domanda di sospensione del mutuo, non possono rifiutarsi. Per presentare la richiesta non è necessario l'Isee (non ci sono quindi limiti di reddito). Al termine della sospensione, in caso di mutuo concesso da un istituto di credito o da altri intermediari finanziari, il contraente dovrà versare "gli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione".

Gli autonomi iscritti alle casse private potranno richiedere anche il voucher da 600 euro per pagare le baby-sitter, mentre al momento è riservato solo a chi versa i contributi all'Inps il congedo parentale straordinario di 15 giorni al 50 percento della retribuzione per chi ha figli minori di 12 anni.  Eventualmente, per partite Iva e co.co.co iscritti agli Ordini "il congedo dovrà essere stanziato dalle casse di appartenenza", ha spiegato la ministra per la Famiglia Elena Bonetti nel corso di una diretta Facebook.

Il ministro dell’Economia ha comunque assicurato che quello contenuto nel “Cura Italia” è solo un primo round di misure, che potrà essere affinato, modificato e ampliato in un prossimo decreto da approvare ad Aprile

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