La bozza del nuovo decreto: misure restrittive prorogabili fino al 31 luglio
La bozza del nuovo decreto, che riordina la misure messe in campo finora contro il coronavirus, attraverso i vari dpcm, e che dovrebbe essere discussa oggi in Consiglio dei ministri, prevede multe fino a 4 mila euro per chi esce di casa senza comprovate esigenze lavorative, di necessità o motivi di salute; uso dei militari per far rispettare le misure di contenimento anti contagio e la possibilità di prorogare i divieti sugli spostamenti fino al 31 luglio, con periodi di durata di un mese.
Cosa potrebbe chiudere fino al 31 luglio
Sono 28, secondo questa prima versione del decreto, gli ambiti che potranno essere interessati dalle restrizioni, che andranno attuate comunque "secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti ovvero sull'intero territorio nazionale". Il nuovo testo assorbe, abrogandolo, anche il primo decreto legge che aveva dato la possibilità di istituire le zone rosse all'inizio dell'emergenza.
Tra le voci elencate compaiono la possibilità di chiudere negozi, bar ristoranti, le attività produttive, gli uffici della Pa mandando i lavoratori in smart working. Ci sono poi le limitazioni ai movimenti, sia dall'abitazione per chi è in quarantena (divieto assoluto) sia dai Comuni di residenza o anche, come fatto di recente da alcuni governatori e nel weekend dal governo, dai territori regionali o comunali. Si possono chiudere strade e parchi, oltre che scuole, teatri, cinema, musei, chiese, palestre e parchi.
"Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del Covid-19 – si legge nella bozza, che Fanpage.it ha avuto modo di visionare – su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus".
L'intervento dell'Esercito
Per far rispettare i provvedimenti, poi, potranno essere impiegate le Forze di polizia e anche l'esercito. "Il prefetto – continua la bozza – informando preventivamente il ministro dell'Interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento" è "attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza".
Multe fino a 4mila euro
Nel testo si specifica che chi non rispetta le misure previste dal governo può incorrere nella sanzione amministrativa "del pagamento di una somma da euro 500 a euro 4.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o dalle altre disposizioni di legge attributive di poteri per ragioni di sanità". Chi non rispetta il divieto di apertura di locali come cinema, teatri, discoteche e centri ricreativi viene, oltre alla multa, rischia la chiusura dell'esercizio o dell'attività "da 5 a 30 giorni".
Regioni e Comuni possono modificare le misure per 7 giorni
Per quanto riguarda gli enti locali, invece, tenendo conto delle specifiche situazioni, viene chiarito che hanno la facoltà di aumentare o sospendere le misure. "Le Regioni, in relazione a specifiche situazioni di aggravamento ovvero di attenuazione del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre ovvero sospendere, limitatamente a detti ambiti territoriali, l'applicazione di una o più delle misure. Qualora tali misure si applichino su tutto il territorio regionale, ovvero su oltre la metà di esso o a oltre la metà della popolazione residente nella regione, la loro efficacia è limitata a sette giorni e, entro ventiquattro ore dalla loro adozione, è formulata proposta al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, per la loro conferma con il decreto ivi previsto". Le misure "non possono essere in alcun caso reiterate" altrimenti "sono inefficaci". La stessa possibilità è concessa ai sindaci. Infine, il presidente del Consiglio o un ministro da lui delegato dovrà riferire mensilmente alle Camere.