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Coronavirus, lo stop della Giustizia. Bonafede: “Rinviare tutte le udienze non urgenti”

Fino al prossimo 31 maggio i capi degli uffici giudiziari avranno la facoltà di limitare l’accesso nelle sedi, disporre di processi (sia civili che penali) a porte chiuse, utilizzare la videoconferenze per i detenuti, e rinviare le udienze: lo prevede il nuovo decreto contenente “misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da covid-19”.
A cura di Annalisa Girardi
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Si ferma la giustizia: il presidente della Repubblica, Sergio Mattarela ha firmato il nuovo decreto legge contenente "misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria", varato venerdì scorso dal governo. Fino al prossimo 31 maggio i capi degli uffici giudiziari avranno la facoltà di limitare l'accesso nelle sedi, disporre di processi (sia civili che penali) a porte chiuse, utilizzare la videoconferenze per i detenuti, e rinviare le udienze. Nel testo sono previste delle eccezioni, qui di seguito riportate.

Fanno eccezione alla regola del rinvio d’ufficio e quindi saranno normalmente tenute:
NEL SETTORE CIVILE
1) udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; nei procedimenti di cui all’art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nei procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; nei procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea; nei procedimenti di cui all’articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

NEL SETTORE PENALE
2) udienze di convalida dell’arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti:
a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
c) udienze nei procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
d) udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni.
3) udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

"Il decreto legge, approvato dal Cdm, consentirà il rinvio delle udienze non urgenti", ha spiegato il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Il Guardasigilli ha quindi spiegato: "Da oggi per due settimane ci sarà la sospensione feriale degli uffici giudiziari. Dal 23 marzo sarà possibile per i vertici degli uffici giudiziari rinviare le udienze non urgenti. Possibili anche le videoconferenze per le udienze", aggiungendo che sebbene le misure siano valide fino a fine maggio, se la situazione dovesse migliorare, si prevede un ritorno alla normalità.

Bonafede ha quindi concluso: "Mi preme ringraziare tutti gli addetti ai lavori con cui sono stato in contatto in questi giorni per prendere delle misure fondamentali, in particolare mi riferisco alla magistratura ma anche all'avvocatura. Permettetemi di ringraziare il Consiglio nazionale forense ma anche ad esempio cito l'unione delle camere penali. In una situazione di emergenza, il mondo della giustizia deve essere compatto".

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