Le misure del governo fino al prossimo 8 marzo per contenere contagio da Covid 19
Il governo ha deciso di prorogare fino al prossimo 8 marzo 2020 le misure contro la diffusione del coronavirus. Si tratta di provvedimenti diversi a seconda dell'intensità del contagio nelle varie zone del Paese, per cui sono disposte delle misure restrittive e di contenimento nei Comuni delle zone rosse (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini in Lombardia e Vò in Veneto), delle ordinanze per le Regioni che hanno registrato il maggior numero di casi di Coronavirus, in modo da circoscrivere il focolaio ed evitare che si espanda, e infine delle predisposizioni valide per tutto il territorio nazionale.
Le misure nelle Zone Rosse
Nei Comuni dove è esplosa l'epidemia, che tutta la scorsa settimana sono rimasti isolati in quarantena, si prevede di estendere il divieto di entrare e uscire dal territorio comunale e la sospensione delle manifestazioni e di ogni forma di riunione in luoghi pubblici o privati. Rimangono chiuse le scuole di ogni ordine e grado (quindi università comprese) e le gite d'istruzione sono state rimandate. Porte chiuse anche per i musei e gli altri luoghi di cultura. Si stabilisce inoltre la "sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità" e la chiusura delle attività commerciali e dei servizi pubblici, ad eccezione di quelli considerati essenziali. Sono stati inoltre sospesi i trasporti "di merci e di persone, terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità", e le attività lavorative per le imprese, sempre ad esclusione di quelle considerate essenziali e di quelle che possono essere svolte in modalità smart working.
Le misure nelle Regioni e nelle province più colpite
Per quanto riguarda le Regioni più colpite, cioè Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, si applicano (ad esclusione dei Comuni della Zona Rossa per i quali valgono i provvedimenti descritti in precedenza) delle misure per arginare la diffusione dei contagi. Tra le zone interessate da questi provvedimenti rientrano anche le province di Pesaro-Urbino e di Savona. Tra le misure adottate ci sono la "sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati", anche se rimane consentito l'allenamento all'interno di impianti sportivi a porte chiuse. Sono vietate le trasferte per eventi sportivi in queste Regioni. Per tutta la prossima settimana sono ancora sospesi tutti gli "eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose".
Chiuse anche le scuole e le università per un'altra settimana, a meno che le attività formative non possano essere svolte a distanza. Possono riaprire solo quei musei o luoghi culturali che "assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e garantendo il mantenimento di una distanza di almeno un metro tra visitatori". Sono rinviati tutti i concorsi pubblici e gli esami di Stato, ad esclusione di quelli che riguardano il personale sanitario.
Aperte le attività commerciali, a patto che vengano adottate "misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e garantendo il mantenimento di una distanza di almeno un metro tra visitatori". Le aree di degenza mantengono un accesso limitato per quanto riguarda i visitatori. Infine, si prevede la "sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale".
Le misure nelle province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona
Nelle province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona si prevede la chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle grandi strutture di vendita e degli esercizi presenti nei centri commerciali e nei mercati, fatta eccezione per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari. Inoltre, nella regione Lombardia e nella provincia di Piacenza si applica anche la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
Le misure in tutto il territorio nazionale
Per quanto riguarda il resto del territorio nazionale si legge:
Nell'ambito dell’intero territorio nazionale operano le seguenti misure: il personale sanitario si attiene alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute; nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute; nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani; i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie presso gli esercizi commerciali; le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi; nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private, ove ne sia consentito l’espletamento, devono comunque essere assicurate modalità tali da evitare assembramenti di persone; chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei Comuni delle zone rosse, deve comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero pediatra di libera scelta; in mancanza, la comunicazione deve essere fatta ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.
Spetta ai servizi di sanità pubblica sul territorio prescrivere la permanenza domiciliare, che deve seguire il procedimento elencato dal decreto: "Contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione; accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione; accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario l’operatore di Sanità Pubblica informa inoltre il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito".
A questo punto va dichiarato all'Inps e al datore di lavoro che per motivi di sanità pubblica il soggetto è stato posto in quarantena. Dopo di che si procede accertando l'assenza di febbre o di altri sintomi nel soggetto da porre in isolamento (e di chiunque viva con lui). Si deve anche informare la persona circa i sintomi e le modalità di trasmissione della malattia, nonché delle misure per proteggere gli altri dal contagio. Inoltre: "Allo scopo di massimizzare l’efficacia del protocollo è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure: mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione; divieto di contatti sociali; divieto di spostamenti e/o viaggi; obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza". Se dovessero comparire i sintomi, la persona in quarantena deve immediatamente avvertire il proprio medico di base, indossare la mascherina chirurgica e allontanarsi dalle persone con cui vive, in modo da rimanere chiuso in una stanza fino al trasferimento in ospedale.
Inoltre, per l'intero territorio nazionale, si applica dove possibile la modalità di lavoro agile per tutta la durata dell'emergenza, così come l'attività didattica a distanza. I viaggi d'istruzione sono sospesi e domenica 1° marzo non avrà luogo l'iniziativa dei musei aperti. Si predispone inoltre il recupero delle attività formative saltate a causa dell'emergenza. "Le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni", si legge inoltre. Per quanto riguarda gli uffici giudiziari, si "può stabilire la riduzione dell’orario di apertura al pubblico".