Entra in vigore il decreto legge per l’assunzione straordinaria degli specializzandi
Il 9 marzo 2020 il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, non ha solo firmato il decreto con il quale sono state estese a tutto il territorio nazionale le durissime misure contro la diffusione del coronavirus, ma è anche stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge contenente disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale (Ssn) in relazione all'emergenza del coronavirus. Il documento comprende delle disposizioni per il potenziamento delle risorse umane, quindi di medici e personale sanitario, all'interno del Ssn, quello delle reti assistenziali, e degli incentivi per la produzione e l'acquisto di dispositivi medici.
Il primo articolo prevede "misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario": per far fronte alle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del coronavirus, e per garantire i livelli di assistenza medica necessari, si legge, le aziende e gli enti del Ssn possono procedere al reclutamento delle professioni sanitarie di medici specializzandi iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione "conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza". Si precisa che "i medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica" e che "il periodo di attività svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione".
Inoltre aziende ed enti collegati al Ssn, se sono impossibilitati ad utilizzare personale già in servizio o ricorrere agli idonei al momento in graduatoria concorsuale, possono "conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale sanitario e ai medici in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'accesso alla dirigenza medica". Le Regioni devono poi procedere alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale, adattandosi all'emergenza, e incrementare le ore della specialistica ambulatoriale.
Vengono inoltre istituite delle sedi di "continuità assistenziale" e un'unità speciale ogni 50mila abitanti "per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero". Il decreto stabilisce anche "le modalità con cui si rende disponibile sul territorio nazionale, attraverso le strutture sanitarie individuate dalle regioni ovvero, in via sperimentale fino all'anno 2022 mediante la rete delle farmacie dei servizi, la fornitura di ossigeno e la ricarica dei presidi portatili, che ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, garantiscono l'ossigenoterapia". Si autorizza inoltre all'acquisto di cinquemila impianti di ventilazione assistita e i relativi materiali indispensabili per il funzionamento dei ventilatori da implementare nei reparti di terapia intensiva.
Infine, "al fine di impiegare il personale sanitario delle strutture pubbliche o private prioritariamente nella gestione dell'emergenza, le regioni e le province autonome possono rimodulare o sospendere le attivita' di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria".