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Consulta: “Il cognome del padre ai figli è frutto di una superata concezione patriarcale”

La Corte costituzionale, nella sentenza che motiva il via libera all’assegnazione del cognome della madre, secondo le volontà dei coniugi, sostiene che l’attribuzione automatica del cognome del padre sarebbe “un’irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi, che non trova alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell’unità familiare”.
A cura di Charlotte Matteini
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Secondo la Corte costituzionale l'attribuzione automatica del cognome paterno ai figli costituirebbe un'irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi e pregiudicherebbe inoltre il diritto all'identità personale del minore. Lo scrivono nero su bianco i giudici della Consulta nella sentenza depositata oggi relativa alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'Appello di Genova sul caso di una coppia italo-brasiliana che chiedeva di assegnare al proprio figlio il doppio cognome, non trovando però accoglimento della richiesta. "La norma che prevede l'automatica attribuzione ai figli del cognome paterno in presenza di una diversa volontà dei genitori pregiudica il diritto all’identità personale del minore e costituisce un’irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi, che non trova alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell’unità familiare", si legge nel testo pubblicato dalla Corte Costituzionale, la quale sostiene che questa disparità sarebbe espressione di una "superata concezione patriarcale della famiglia e dei rapporti tra coniugi, non compatibile né con il principio di uguaglianza, né con il principio di pari dignità morale e giuridica".

"La piena ed effettiva realizzazione del diritto all’identità personale, che nel nome trova il suo primo ed immediato riscontro, unitamente al riconoscimento del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali nel processo di costruzione di tale identità personale impone l’affermazione del diritto del figlio ad essere identificato, sin dalla nascita, attraverso l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori. Viceversa, la previsione dell’inderogabile prevalenza del cognome paterno sacrifica il diritto all’identità del minore, negandogli la possibilità di essere identificato, sin dalla nascita, anche con il cognome materno", prosegue la sentenza della Consulta, la quale evidenzia inoltre che "la perdurante violazione del principio di uguaglianza ‘morale e giuridica' dei coniugi, realizzata attraverso la mortificazione del diritto della madre a che il figlio acquisti anche il suo cognome, contraddice quella finalità di garanzia dell’unità familiare, individuata quale ratio giustificatrice, in generale, di eventuali deroghe alla parità dei coniugi, ed in particolare, della norma sulla prevalenza del cognome paterno".

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