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Come verrà controllato il Green Pass sul luogo di lavoro: le Faq del governo

Arrivano le nuove Faq del governo sulle modalità di controllo del Green Pass a lavoro, che dal prossimo 15 ottobre diventerà obbligatorio. Mario Draghi ha infatti firmato il Dpcm sulle modalità di verifica, un provvedimento che indica sia alle imprese che alla pubblica amministrazione come controllare quotidianamente e in modo automatizzato il possesso delle Certificazioni Covid da parte dei lavoratori.
A cura di Annalisa Girardi
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Mario Draghi ha firmato il Dpcm che definisce le modalità di verifica del Green Pass sul luogo di lavoro. Un decreto che indica alle imprese, ma anche alla pubblica amministrazione, come verificare quotidianamente e in modo automatizzato il possesso delle Certificazioni Covid da parte dei lavoratori. Palazzo Chigi ha quindi pubblicato delle Faq, le domande frequenti, per fare chiarezza sul tema. Per prima cosa si sottolinea che "ogni amministrazione/azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il Dpcm 12 ottobre 2021", per poi spiegare che spetta sempre al datore di lavoro definire "le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro".

Allo stesso modo i datori di lavoro devono individuare "con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi". Si legge poi: "È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni l’accertamento, che dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente".

Nei chiarimenti di Palazzo Chigi si afferma inoltre che al di là dell'app VerificaC19 saranno anche rese disponibili delle specifiche funzionalità per consentire appunto il controllo quotidiano e automatizzato dei Green Pass. Le verifiche potranno avvenire attraverso:

  • l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
  • per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
  • per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC; per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale del, e la Piattaforma nazionale-DGC.

Un altro punto su cui fa chiarezza Chigi riguarda le persone che hanno diritto al Green Pass, ma che ne stanno ancora attendendo il rilascio. Per loro "sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta".

Un'altra domanda chiarisce i provvedimenti che deve prendere il datore di lavoro nel caso in cui il dipendente sia senza Green Pass:

Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.
Il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.
Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio

Su chi debba effettuare i controlli nel caso dei lavoratori che arrivano in azienda da società di somministrazione Chigi chiarisce: "Entrambe". Per poi specificare, sempre tra le Faq sulle nuove regole in vigore dal 15 ottobre, che la normativa non consentirà comunque di superare tutte le misure a cui siamo stati abituati finora, dall'uso della mascherina alla sanificazione dei locali.

Da Palazzo Chigi si specifica anche che il Green Pass andrà chiesto ai dipendenti, ma non ai clienti: è quindi questo il caso per gli operatori dei servizi alla persona, come estetisti o parrucchieri, che dovranno verificare la Certificazione Covid solo ai propri lavoratori, ma non a chiunque entri in negozio. Si ribadisce poi che in caso di "specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze". Infine, l'ultima domanda riguarda le sanzioni: il governo precisa che il datore di lavoro che non controlla che vengano rispettate tutte le regole sul Green Pass rischia una sanzione amministrativa dai 400 ai mille euro.

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