Tra i punti all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri di oggi vi era anche l'approvazione del disegno di legge costituzionale concernente "disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione", di iniziativa della Presidenza del Consiglio e del ministero per le Riforme costituzionali e per i Rapporti con il Parlamento". Si tratta ovviamente della legge che dovrebbe impostare la cosiddetta "abolizione del Senato" (in realtà della sua trasformazione in Senato delle Autonomie, con la ridefinizione dei criteri elettivi dei membri), rendere effettivo il percorso verso la soppressione del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e impostare la (nuova) riforma del Titolo V della Costituzione, che determina i rapporti fra lo Stato e le Regioni (e le funzioni ad esse affidate).
Cominciamo col dire che il percorso di riforma costituzionale è molto più complesso di quanto la "comunicazione" istituzionale abbia lasciato intendere. Le modifiche alla Carta sono infatti disciplinate dall'articolo 138 della stessa, con la necessità che il disegno di legge sia approvato in prima lettura dalle due Camere (in questo caso è necessaria la maggioranza relativa dei voti), dopo essere in ogni caso passato al vaglio o della commissione Affari Costituzionali o da una commissione "speciale". Successivamente sarà necessaria una "pausa di riflessione" di almeno tre mesi, con il provvedimento che tornerà poi in Aula e dovrà essere approvato dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel caso in cui nelle due Camere si manifestasse una maggioranza dei due terzi, la legge costituzionale potrebbe essere poi immediatamente promulgata dal Presidente della Repubblica. Se invece non ci fosse la maggioranza dei due terzi del Parlamento, potrebbe essere necessario un referendum costituzionale confermativo: secondo le norme vigenti servirebbero o 500mila firme o la richiesta di un quinto dei membri di Camera o Senato oppure cinque consigli regionali. Il referendum confermativo è vincolante ma non necessita del raggiungimento del quorum del 50% degli aventi diritto.
Tornando al progetto del Governo Renzi, vediamo che una prima bozza del progetto è già stata presentata il 12 marzo e riguardava ovviamente la seconda parte della Costituzione Italiana, con la modifica degli articoli che disciplinano l'ordinamento della Repubblica. Con l'avvertenza che si tratta ancora di una bozza e che si attende il ddl definitivo, vediamo gli aspetti più rilevanti. Si comincia dall'articolo 55 che spiega quale sarà l'architettura istituzionale dopo le modifiche:
"Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e dell’Assemblea delle autonomie. Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo"
L’Assemblea delle autonomie rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi dell’Unione europea e, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolge attività di verifica dell’attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione delle politiche pubbliche del territorio"
Decisamente rilevante è la composizione della nuova Assemblea delle Autonomie: parteciperanno i Presidente delle Giunte regionali e delle province di Trento e Bolzano, due membri di ogni Consiglio Regionale e tre Sindaci eletti dall'Assemblea dei sindaci della Regione, ventuno membri nominati direttamente dal Presidente della Repubblica. A questi 143 membri si sommeranno per il momento i 5 senatori a vita in carica, per un totale di 148 membri. Resta la carica di "senatore a vita" per i soli ex Presidenti della Repubblica. Nessuna indennità è poi prevista per i membri dell'Assemblea delle Autonomie. Tale organo può esprimere un parere consultivo e non vincolante su ogni disegno di legge approvato dalla Camera (purché entro dieci giorni). Per alcuni specifici provvedimenti però, il parere dell'Assemblea delle Autonomie determinerà la necessità che la Camera si conformi o meno a maggioranza assoluta dei membri. Le altre competenze che al momento sono esercitate in maniera congiunta (fiducia al Governo inclusa) passano esclusivamente alla Camera dei deputati. Il Presidente della Repubblica viene eletto dal Parlamento in seduta comune e senza la partecipazione dei delegati regionali.
AGGIORNAMENTI: Il ministro Boschi ha spiegato che la nuova camera si chiamerà "Senato delle Autonomie" e ha illustrato le modifiche alla bozza del 12 marzo. In particolare, fermo restando che la discussione sulla composizione è ancora aperta per quel che concerne il "peso" delle singole regioni, si segnalano i cambiamenti sulla "valenza" dei pareri espressi dal Senato delle autonomie e la presenza in assemblea dei Sindaci delle città capoluogo. Sulle funzioni, si legge nella nuova versione, "in alcuni ambiti, il mancato accoglimento delle modificazioni proposte dal Senato può essere superato dalla Camera solo con una deliberazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti".
Tali ambiti riguardano, in particolare:
- il sistema di elezione dei membri elettivi del Senato;
- l’ordinamento di Roma Capitale;
- l’ordinamento, organi di governo, legislazione elettorale e funzioni fondamentali dei Comuni, comprese le loro forme associative, e delle Città metropolitane, nonché l’ordinamento degli enti di area vasta;
- le norme generali sul governo del territorio;
- il sistema nazionale e il coordinamento della protezione civile;
- l’esercizio della clausola di supremazia, introdotta nell’ambito delle modifiche proposte in tema di revisione del Titolo V;
- le modalità di partecipazione di Regioni e Province autonome, nelle materie di loro competenza, alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, e la legge di procedura 3 che disciplina le modalità di tale partecipazione e la disciplina dell’esercizio del potere sostitutivo dello Stato in caso di inadempienza;
- la disciplina statale dei casi e delle forme in cui le Regioni possono concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato;
- la disciplina del coordinamento Stato-Regioni in materia di immigrazione, ordine pubblico e tutela dei beni culturali e paesaggistici;
- l'intera disciplina dell’autonomia finanziaria regionale e locale (art. 119 Cost.);
- la legge che definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi dello Stato nei confronti degli enti territoriali siano esercitati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione;
- il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e incompatibilità dei membri degli organi regionali, nonché i loro emolumenti (fermo restando il “tetto” di cui sopra);
- la ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea
Nel dettaglio ecco la sintesi del Governo sulle riforme: