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Come devono fare i single per adottare minori stranieri e cosa cambia per coppie conviventi e omogenitoriali

Sui temi etici spesso il Parlamento latita. È successo con il fine vita, ma anche con le adozioni internazionali per i single e con il sistema di trasmissione del cognome alla nascita. Ne abbiamo parlato con Carla Bassu, costituzionalista e docente presso l’Università di Sassari.
Intervista a Prof.ssa Carla Bassu
Costituzionalista e docente presso l'Università di Sassari.
A cura di Giulia Casula
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adozione

Spesso quando si parla di temi particolarmente delicati come quelli etici il Parlamento latita. È successo con il fine vita, ma anche con le adozioni internazionali per i single, su cui la Consulta si è pronunciata pochi giorni fa, e con la trasmissione del cognome alla nascita. La proposta di Dario Franceschini di dare ai bambini esclusivamente il nome della madre è infatti l'ennesimo disegno di legge su un tema su cui la Corte costituzionale chiede di intervenire ormai da oltre trent'anni.

Il vuoto normativo in questo caso è stato alimentato da una forte resistenza culturale tutta italiana, come spiega a Fanpage.it Carla Bassu, costituzionalista e docente presso l'Università di Sassari, che si è occupata a fondo di diritti ‘anagrafici'. Una resistenza culturale che non si registra nel resto d'Europa, dove – seppur con modelli diversi – vige la libertà di scelta e il cognome si considera legato solamente all'identità della persona.

Eppure, nonostante i ripetuti pronunciamenti dei giudici quando si tratta di argomenti divisi, la politica italiana fa un po' orecchie da mercante. Così, pure per la possibilità di adottare minori stranieri, i single potranno fare affidamento sulla sentenza della Corte, che tuttavia è legata a un caso specifico e dunque non disciplina la questione nel complesso. Il verdetto della Corte infatti, potrebbe aprire la strada anche alle adozioni internazionali per i conviventi o per le coppie omogenitoriali, ma perché questo accada sarebbe necessario che il Parlamento intervenisse – una volta per tutte – con una legge che indichi criteri, modalità e funzionamento.

Professoressa, il disegno di legge presentato da Franceschini è fattibile? Ci aiuta a fare chiarezza?

In realtà non c'è una legge in Italia che abbia mai stabilito che il cognome si dovesse trasmettere automaticamente per via maschile. Perché se così fosse stato, la Corte Costituzionale l'avrebbe dichiarata incostituzionale. In realtà – ma questa è una questione spinosa dal punto di vista giuridico – si tratta di un insieme di prassi e tradizioni. Un combinato disposto di norme che ha fatto sì che per tantissimo tempo in Italia il sistema di trasmissione del cognome prevedesse l'automatica attribuzione del cognome del padre. Questo automatismo è stato stigmatizzato e dichiarato incostituzionale, prima dalla nostra Corte costituzionale a partire dal 1988 con una serie di sentenze, poi dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo che nel 2014 ha ribadito questa incoerenza del modello italiano perché impediva ai genitori –  anche di comune accordo – di dare il cognome della madre. Prima degli ultimi interventi della Corte Costituzionale del 2016 e del 2022, la madre, al momento della nascita, anche in accordo col padre, non poteva dare il proprio cognome al figlio. Non era una scelta.

La proposta ha generato reazioni contrastanti, tra chi l'ha appoggiata e chi l'ha definita una provocazione. Lei cosa ne pensa?

Quando si parla di questo tema si alzano gli occhi al cielo e si dice "non sono questi i problemi a cui pensare". Io credo invece, che il fatto di non poter dare al momento della nascita per una madre il cognome al figlio o alla figlia, è una discriminazione evidente. Prima del 2016 non si poteva neanche affiancare al momento della nascita il cognome della madre. Si doveva affrontare una lunghissima procedura di fronte alla prefettura che si chiamava di "cambio cognome". A me sembra parecchio offensivo. Tutto questo è stato sanzionato tante volte dalla Corte Costituzionale, nell'88 e due volte negli anni 90, ha dichiarato l'incostituzionalità e ha richiamato il Parlamento a fare una legge. Il primo disegno di legge in questa materia è stato presentato nel 1979 e non si è mai riusciti ad avere una legge perché in Italia c'è una fortissima resistenza culturale. Dal punto di vista del diritto, la situazione è chiarissima e in tutto il mondo il sistema è stato uniformato a criteri di democrazia, di uguaglianza e di parità. Solo noi non ci riusciamo?

Mi può fare qualche esempio?

Nelle democrazie ci sono due modelli principali. Nel nord Europa, in Paesi tendenzialmente protestanti si sceglie, nel momento in cui si costituisce una famiglia, il cognome di famiglia che può essere del padre o della madre. Nella maggior parte dei casi negli altri ordinamenti nordeuropei, c'è la scelta alla base di di quale cognome assegnare. Invece in altri ordinamenti, penso la Spagna o il Portogallo c'è il doppio cognome, quindi un principio legato alla scelta. Nel mondo anglosassone la libertà è ancora più eclatante perché si può proprio scegliere quale cognome dare, che può essere anche diverso da quello della madre o del padre. Da un punto di vista giuridico in altri ordinamenti il cognome è legato alla identità personale, cioè alla persona.

Su questo la Lega sostiene che la proposta sarebbe inutile perché il cognome materno è comunque ereditato dal padre.

Questa è proprio un'evidenza di mentalità maschilista e patriarcale perché non viene riconosciuto alla donna il fatto di avere un proprio cognome. Da dove derivi, dal padre o da chiunque, non importa. Una volta che la donna è nata, il cognome è suo.

C'è poi chi sostiene che in questo modo "si risponderà a discriminazione con altra discriminazione". È così?

Guardi già Iole Natali, che era stata una delle prime a intervenire in questo senso, aveva proposto proprio lo stesso sistema di Franceschini. Ma in realtà poi per come si è evoluta tutta la vicenda e se si guardano anche i progetti di legge, invece l'orientamento è quello di stabilire il doppio cognome (quindi di entrambi i genitori), salva poi la scelta possibile di prevedere o il cognome del padre o il cognome della madre. Ripristinare un automatismo effettivamente potrebbe riprodurre il problema di prima. Si è parlato di risarcimento delle donne, invece le donne non hanno bisogno di un risarcimento ma di un riconoscimento perché quello che c'è stato è il mancato riconoscimento di un diritto. E i diritti vanno riconosciuti, anche se non ci riguardano o non ci sembrano una priorità. L'automatismo sia maschile che che femminile non va bene perché si replica la circostanza di prima. Ribadisco, è l'obbligatorietà che non che non va bene perché rende, come ha spiegato la Corte Costituzionale, le madri invisibili.

Spostiamoci su un altro tema, quello delle adozioni. La sentenza della Corte sulle adozioni internazionali apre una strada anche per quelle nazionali o al contrario, quest'ultime verranno penalizzate?

Con questa apertura della Corte Costituzionale si crea un'effettiva possibilità di discriminazione e quello che può accadere è che qualcuno interessato adozioni nazionali presenti ricorso di fronte alla Consulta, facendo notare l'incostituzionalità di questa di questo dispositivo. Il problema è che ancora una volta, quando si parla di diritti di temi sensibili, è la Corte costituzionale – che non è un legislatore – a intervenire. La Consulta è un legislatore negativo, cioè interviene per rimuovere dall'ordinamento le norme che non sono costituzionali. Quello che servirebbe è invece un atto normativo attivo, cioè una legge del Parlamento che intervenisse sul tema. È lo stesso discorso del fine vita, del cognome e di tutti questi temi sensibili, che non sono politicamente convenienti perché sono divisi.

Ora chi vuole adottare minori stranieri dovrà attendere la legge del Parlamento o basterà la sentenza della Corte?

Con quelle internazionali fa fede questa sentenza, però bisogna tener conto che c'è sempre da considerare l'ordinamento del Paese di riferimento, cioè del paese da cui proviene il bambino o la bambina in stato di di adozione. Perché questo è un qualcosa che riguarda l'ordinamento italiano, però siccome si tratta di diritto internazionale, bisogna sempre anche considerare la normativa del Paese di origine.

Dopo il pronunciamento dei giudici, Salvini ha parlato dell'ipotesi di allargare le adozioni straniere non solo ai single ma anche alle coppie conviventi, mentre Zan ha posto l'attenzione sulle coppie omogenitoriali. Cosa succede adesso?

Senz'altro si può allargare, però ci vorrebbe una nuova pronuncia perché le decisioni della Corte riguardano casi specifici. Ricordo che la Corte è un giudice, non un legislatore che stabilisce norme generali astratte. Quindi questa sentenza vale per per i casi uguali o molto simili. La verità è che quello che servirebbe è una legge, cioè che il Parlamento con un senso di responsabilità trasversale – perché questi sono temi che non riguardano destra e sinistra – per mettere in atto una legge in cui si stabiliscono criteri certi, equi e ancorati alla realtà di adesso, che è diversa rispetto anche solo a quella di pochi anni fa.

Le informazioni fornite su www.fanpage.it sono progettate per integrare, non sostituire, la relazione tra un paziente e il proprio medico.
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