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Come cambia la protezione umanitaria con il nuovo decreto sicurezza e immigrazione

Con il nuovo decreto su sicurezza e immigrazione approvato dal governo sono previste più ampie possibilità di ottenere il permesso di soggiorno in Italia per motivi di protezione internazionale, denominata chiamata ‘protezione speciale’, nel rispetto dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
A cura di Annalisa Cangemi
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Con il nuovo decreto immigrazione e sicurezza approvato lunedì sera dal Consiglio dei ministri aumentano le possibilità per ottenere il sì al soggiorno in Italia per motivi di protezione internazionale (chiamata ‘protezione speciale'), nel rispetto dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il testo, che modifica e smussa i decreti Salvini, dopo le osservazioni fatte dal presidente della Repubblica Mattarella, sancisce che il divieto di ‘refoulement' previsto dal Testo unico immigrazione vige anche nei confronti di coloro per i quali sussiste il rischio di essere sottoposti a trattamenti inumani o degradanti, oltre che per il rischio di tortura, e nei casi in cui il rimpatrio determini il rischio di una violazione del diritto alla vita privata e familiare.

Viene ripensato complessivamente il sistema complessivo di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, dei beneficiari di protezione e dei minori stranieri non accompagnati. La prima assistenza viene assicurata nei centri governativi mentre la seconda accoglienza si effettua nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione (Sai) gestite dagli enti locali (ex Siproimi), dando precedenza ai soggetti ‘vulnerabili' e includendo i casi dei soggetti che hanno diritto alla protezione speciale.

A chi è beneficiario di protezione speciale vengono offerti servizi di primo livello, come  l'assistenza sanitaria, psicologica, legale, mediazione linguistico-culturale, somministrazione di corsi di lingua italiana. Ma anche servizi di secondo livello, come l'orientamento al lavoro e la formazione professionale.

In quali casi il migrante non può essere espulso

Se fino ad ora infatti la normativa vigente prevedeva il divieto di espulsione e respingimento nel caso in cui il rimpatrio determinasse per lo straniero il rischio di tortura, adesso "non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani".

E ancora: "Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, ovvero di ordine e sicurezza pubblica".

Viene specificato che "ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine".

Nei casi in cui sono presenti queste condizioni lo straniero non potrà essere espulso: è previsto il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale, "previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale".

I richiedenti asilo possono iscriversi all'anagrafe

Eliminato con il decreto Lamorgese il divieto di registrazione anagrafica per il richiedente protezione internazionale: la Corte costituzionale, con la sentenza 186 del 9 luglio 2020, aveva già annullato l'articolo del decreto Salvini che abrogava le norme preesistenti, individuando una violazione dell'articolo 3 della Costituzione con due motivazioni: per irrazionalità intrinseca, poiché la norma censurata non agevolava il perseguimento delle finalità di controllo del territorio dichiarate dal decreto; per irragionevole disparità di trattamento, perché rendeva ingiustificatamente più difficile ai richiedenti asilo l'accesso ai servizi che siano anche ad essi garantiti. Il testo del nuovo decreto sicurezza esplicita invece il "diritto all'iscrizione anagrafica, la disciplina delle relative modalità e regola anche il rilascio della carta d'identità".

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