La legislazione italiana in materia di cittadinanza per nascita fa ancora riferimento alla legge n.91 del 5 febbraio 1992, sia pure con le modifiche apportate successivamente nel 1994, 1996, 200, 2006 e 2009. Il testo in vigore oggi è dunque frutto di modifiche successive, ma resta l'impianto originario e dunque non è difficile isolarne alcuni punti essenziali, utili anche a mettere in risalto le differenze fra il modello italiano e quello degli altri Paesi europei.
Secondo la normativa in vigore, infatti:
1. È cittadino per nascita:
a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
2. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.
Art. 4
1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.
Su quest'ultimo punto, è intervenuto il Governo con il ddl approvato dal Consiglio dei ministri del 26 giugno. Nell'ambito della semplificazione del procedimento per l’acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia, infatti sono previste le seguenti modifiche che, salvo cambiamenti in sede di conversione, restituiscono un minimo di equità nell'applicazione di una norma di per se stringente (sul tempo a disposizione per reclamare la cittadinanza):
1. Ai fini di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all’interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione.
2. Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti al compimento del diciottesimo anno di età a comunicare all’interessato, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.