Che cos’è la prescrizione, come funziona e perché serve
Qualche giorno fa, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha annunciato che nel ddl Anticorruzione che a breve verrà vagliato dal parlamento sarà inserito un emendamento che consentirà la sospensione dei termini di prescrizione al raggiungimento della sentenza di primo grado. Inizialmente la riforma della prescrizione avrebbe dovuto essere delineata da un apposito provvedimento ad hoc, ma l'allungarsi dei tempi ha fatto sì che il Guardasigilli abbia preferito tentare la strada dell'emendamento a un Ddl di immediata discussione. L'annuncio del ministro Bonafede ha scatenato le ire di magistrati, avvocati e giuristi nonché del ministro della Pubblica amministrazione e penalista Giulia Bongiorno, la quale ha parlato addirittura di vera e propria "bomba atomica sui processi". Ma che cos'è la prescrizione e per quale motivo ci sono due visioni diametralmente opposte riguardo una ipotetica riforma dei termini dell'istituto?
Che cos'è la prescrizione
La prescrizione è un istituto giuridico che prevede "la perdita di un diritto che scatta a seguito del suo mancato esercizio entro un termine prefissato dalla legge". In sostanza, la norma comporta, ad esempio in campo penale, che passato un certo lasso di tempo fissato dalla legge, un reato non possa più essere perseguito perché viene meno l'interesse dello Stato a punire una determinata condotta commessa troppo tempo addietro. Non tutti i reati possono essere prescritti e i termini della prescrizione sono differenti a seconda del reato oggetto di indagine o procedimento giudiziario.
Qual è la ratio legis della prescrizione? Principalmente sono due le motivazioni che hanno spinto il legislatore a introdurre questo istituto giuridico: come anticipato, dopo un determinato lasso di tempo, lo Stato perde interesse a perseguire una condotta illecita, inoltre allungare a livello estremo i tempi processuali provocherebbe anche una lesione del principio di reinserimento del reo in società sancito dalla Costituzione.
Da un lato la prescrizione impedisce che i processi possano durare in eterno, garantendo a ogni imputato il diritto a un equo processo in tempi ragionevoli – oltre i quali il reato si estingue – e dall'altro garantisce sia l'efficacia dell'azione penale sia l'esercizio del diritto di difesa.
L'attuale normativa che regola la prescrizione in ambito penale
Attualmente la prescrizione è regolata dall'Articolo 157 del Codice penale modificato dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251. In sintesi, la norma prevede che la prescrizione estingua il reato "decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria". Fino al 2005, invece, la durata della prescrizione veniva calcolata in scaglioni, a seconda della fascia a cui apparteneva la pena massima dell’illecito contestato al reo.
La prescrizione estingue il reato (2) decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato [56], senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante (3).
Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.
I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 375, terzo comma, 449 e 589, secondo e terzo comma, e 589 bis, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo, per il reato di cui all'articolo 572e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609 bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609 quater (4)(5).
La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.
La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.
Perché gli avvocati e i giuristi difendono la prescrizione
Come detto, dopo l'annuncio del ministro Bonafede sulla sospensione dei termini di prescrizione dopo il primo grado di giudizio, avvocati e giuristi hanno duramente protestato contro il Guardasigili. L'Unione Camere Penali de L'Aquila ha stilato un decalogo volto a spiegare per quale motivo le principali credenze sulla prescrizione siano in realtà false: "Siamo preoccupati da questa ennesima boutade propagandistica che sappiamo troverà terreno di ottimo attecchimento nella pancia della gente troppo spesso delusa dalla narrazione che si fa del mondo della giustizia penale ma sappiamo anche che solo chi ha vissuto esperienza diretta con le aule riesce a comprendere quanto nefasta possa essere una riforma che finirà per rendere imputati e parti civili protagonisti di un processo senza fine. Per questo, assieme alle altre Camere Penali territoriali, aderiamo in maniera convinta allo stato di agitazione proclamato dalla Giunta UCPI".
La prescrizione è il male del processo; FALSO: essa è un sintomo e non la causa della malattia del sistema;
La prescrizione non avrà più ragione di esistere in virtù degli investimenti finanziari previsti nella Legge di Bilancio; FALSO: la cifra indicata -da ripartire peraltro tra tutti i settori della Giustizia- è ben poca cosa rispetto al fabbisogno di un sistema che per i grandi numeri si avvale dell’opera di magistrati onorari (154 in Abruzzo) e che utilizza lo strumento della prescrizione come valvola di sfogo per le eccedenze fisiologiche (in prevalenza a L’Aquila reati bagatellari o contravvenzioni edilizie o al Codice della Strada);
La prescrizione aiuta i colpevoli a farla franca; FALSO: se così fosse non avrebbe senso fermarne il corso anche per chi è stato assolto in primo grado;
La prescrizione è uno strumento in mano ai cavillosi avvocati; FALSO: ogni richiesta di rinvio proveniente dalla difesa già oggi comporta la sospensione del decorso del termine prescrizionale;
La prescrizione matura perché i processi sono troppo lunghi; FALSO: dati statistici certificano che il 70% delle prescrizioni maturano nel corso delle indagini preliminari e che, comunque, una percentuale di tempo analoga si consuma quando il fascicolo è nella disponibilità del PM ed il processo ancora non inizia; a livello locale è il caso -ad esempio- dei procedimenti per i reati contro la Pubblica Amministrazione che molto spazio hanno trovato sui media in corso di indagine ma che faticano a trovare celere soluzione processuale;
La prescrizione salva gli autori dei crimini più efferati; FALSO: l’associazione di stampo mafioso e quella per agevolare l’immigrazione clandestina si prescrivono in 30 anni, la corruzione in 12 anni e 6 mesi, l’omicidio colposo sul lavoro in 17 anni e 6 mesi, l’omicidio stradale in 17 anni e 6 mesi (45 se plurimo), l’inondazione, frana o valanga in 15 anni, il furto aggravato in abitazione in 12 anni e 6 mesi, la rapina aggravata in 25 anni;
La prescrizione rende i processi più lenti; FALSO: eliminare il decorso del tempo allungherà ulteriormente i tempi processuali violando così la norma Costituzionale che vuole che la loro durata sia ragionevole;
La prescrizione impedisce alle vittime di avere giustizia; FALSO: nel processo penale è lo Stato che esercita la propria pretesa punitiva nei confronti di quei consociati che hanno violato un precetto; chi subisce un danno da quel comportamento mantiene il diritto al risarcimento anche in caso di intervenuta prescrizione; si vedano in proposito le numerose azioni civile intentare dai parenti delle vittime del terremoto;
La prescrizione è causata da eccessi di garanzie verso gli imputati; FALSO: i casi di rinvii delle udienze sono principalmente dovuti agli errori nelle notifiche o alle assenze dei testi qualificati (Polizia Giudiziaria) che sono giustificati se in ferie o in altro impegnati;
La prescrizione è la resa dello Stato; FALSO: uno Stato che vuole dirsi “civile” comprende che non può tenere un cittadino sotto processo vita natural durante sia perché lo considera non colpevole fino a sentenza irrevocabile sia perché l’eseguire una pena a distanza di troppi anni dai fatti significa punire persone ormai diverse.
Perché M5S vuole cambiare la prescrizione
Se da un lato numerosi avvocati, magistrati e giuristi difendono la prescrizione, dall'altro sono molti i detrattori della norma che da anni si battono per cambiarla. Secondo il Movimento 5 Stelle e il Guardasigilli Bonafede, la prescrizione è deleteria perchè permetterebbe ai colpevoli di farla franca. Nel 2015, l'allora deputato Bonafede spiegava: "La prescrizione, in Italia, è ormai l’ancora di salvezza dei delinquenti ed è anche una delle principali cause di intasamento dei Tribunali. Oggi, un delinquente che è stato beccato inconfutabilmente con le mani nella marmellata, fa di tutto per allungare i tempi processuali e arrivare alla meta agognata della salvezza: la prescrizione del reato. La prescrizione, infatti, dovrebbe avere lo scopo di evitare che lo Stato possa “svegliarsi” in qualsiasi momento e perseguire un cittadino per un reato commesso, per esempio, trent’anni prima; ovviamente, nel momento in cui lo Stato si attiva e, addirittura, c’è un rinvio a giudizio (vuol dire che c’è stato il vaglio di un PM e di un GIP), allora è evidente che la prescrizione deve essere sospesa".
"Così avviene in quasi tutto il resto d’Europa, dove, con diversi meccanismi, la prescrizione viene ovviamente sospesa o interrotta per tutta la durata del processo. In Francia e Germania viene interrotta addirittura dagli atti istruttori come, per esempio, un semplice interrogatorio. Nel Regno Unito l’istituto della prescrizione addirittura non esiste. Il M5S, fin dal primo momento in cui è entrato in Parlamento, ha proposto di interrompere la prescrizione dal momento del rinvio a giudizio per tutta la durata del processo. E’ una norma semplice ed efficace che impedirebbe numerosissime ingiustizie. Quando un reato si estingue per prescrizione, lo Stato fallisce due volte: una perché non è riuscito ad accertare la verità; un’altra volta perché viene cancellato tutto l’impegno profuso da giudici, avvocati, cancellieri, inquirenti ecc. con un inaudito sperpero di denaro pubblico. Dal 2003 al 2013, circa un milione e mezzo di processi si sono letteralmente volatilizzati per colpa della prescrizione".