Cessione dei crediti e sconto in fattura per superbonus 110%: l’Agenzia delle Entrate fa chiarezza
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare, la numero 33/E, su superbonus e bonus casa. La circolare fa dei chiarimenti sulle modifiche che i decreti Aiuti e Aiuti bis hanno portato alla responsabilità solidale sulla cessione, o sullo sconto in fattura, dei crediti di superbonus e bonus edilizi, oltre che sulla cessione dei crediti ai correntisti da parte delle banche. È un passaggio chiave per sbloccare il mercato delle cessioni, ed era particolarmente atteso da mondo dell'edilizia e istituti di credito.
La circolare chiarisce anche cosa siano i cosiddetti "indici di diligenza": specifica che sono istruzioni date come esempio, ma che il cessionario può sempre invocare elementi diversi da quelli degli indici – se sono ugualmente idonei a dimostrare che si sono seguite le procedure richieste – e che comunque le eventuali irregolarità rispetto a questi indici sono sono un motivo per determinare l'inesistenza del credito, ma solo degli "alert" che portano a una verifica più approfondita.
Il documento, infine, fornisce indicazioni più precise per regolarizzare gli errori commessi nel comunicare i dati per l'esercizio dell'opzione di cessione o sconto. Ecco tutte le istruzioni contenute nella circolare 33/E dell'Agenzia delle Entrate su superbonus e bonus edilizi.
Cessione dei crediti e sconto in fattura, cosa cambia per banche e imprese con il superbonus
Se mancano i requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto, così come quella dei cessionari, viene limitata solo ai casi di dolo e colpa grave. Ad esempio, si parla di dolo quando il cessionario sa che il credito non esiste, ma procede comunque. La colpa grave, invece, si riscontra per esempio quando il cessionario omette in modo "macroscopico" le procedure richieste, ad esempio se la documentazione manca del tutto, o questa è fortemente contraddittoria, come nel caso in cui l'immobile interessato sia diverso da quello indicato nell'asseverazione.
In più, la circolare chiarisce che dopo le novità introdotte dal decreto Aiuti, una banca o una società appartenente a un gruppo bancario può vendere i crediti ai "correntisti" (che sono diversi dai consumatori, o utenti). Rimane, comunque, il divieto per il correntista cessionario del credito di fare ulteriori cessioni. I correntisti a cui le banche vendono i crediti d'imposta, poi, non dovranno avere altra documentazione: basterà quella già in possesso della banca o società di un gruppo bancario.
Questa nuova disciplina si potrà applicare anche per i crediti sorti prima che fosse obbligatorio acquisire il visto di conformità, le asseverazioni e le attestazioni. L'unica condizione, però, è che il cedente acquisisca la documentazione necessaria "ora per allora", cioè a posteriori. Il cedente non dovrà essere un "soggetto qualificato", e dovrà coincidere con il fornitore.
Viene ampliata anche la finestra temporale per chi non ha inviato la comunicazione per esercitare lo sconto in fattura (o la cessione del credito) nelle tempistiche previste. La scadenza era il 29 aprile 2022 per le spese fatte nel 2021 e anche per le rate residue non fruite delle detrazioni che si riferivano alle spese del 2020. Ora, chiarisce l'Agenzia delle Entrate, è possibile usare la cosiddetta "remissione in bonis": la comunicazione si potrà fare fino al 30 novembre 2022, cioè il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, e si dovrà versare solo un importo pari alla sanzione minima stabilita per il ritardo.
La precisazione sulla proroga per le unifamiliari
Infine, arriva una precisazione sull'applicazione del superbonus 110% agli interventi sulle villette (o, più precisamente, sugli edifici unifamiliari e indipendenti) realizzati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di arti o professioni o d'impresa. Si conferma che il 30% da raggiungere entro il 30 settembre, che aveva fatto discutere i tecnici per la poca chiarezza, si riferisce sia all'effettuazione dei pagamenti, sia allo stato di avanzamenti dei lavori. Per chi ha già comunicato la cessione del credito, il Sal – Stato di avanzamento dei lavori – certificato assorbe le altre attestazioni.
Errori nella comunicazione, cosa fare per correggerli
La circolare contiene anche alcune indicazioni per rimediare a eventuali errori commessi nella compilazione del modulo per comunicare la cessione dei crediti o lo sconto in fattura, oppure commessi nella circolazione dei crediti nella Piattaforma. In particolare, se l’errore nella comunicazione è formale, basta inviare una segnalazione a una apposita casella di posta elettronica certificata. Si parla di errori formali, ad esempio, se sono stati riportati in modo errato i recapiti, la data, i dati catastali o lo stato di avanzamento dei lavori.
Nel caso in cui invece ci sia un errore sostanziale, ovvero un errore che va a incidere su elementi essenziali del credito che viene ceduto, bisogna mandare una comunicazione sostitutiva entro il 5 del mese successivo a quello in cui la comunicazione è stata inviata. Trascorsa questa scadenza, se il cessionario ha accettato il credito, le parti potranno chiedere l'annullamento dell'accettazione inviando – di nuovo a una pec dedicata – un apposito modulo, che viene allegato alla circolare 33/E dell'Agenzia delle Entrate. Per errore sostanziale si intende, per esempio, uno sbaglio nell'indicare il codice fiscale del cedente, o il codice dell'intervento da cui dipende la percentuale di detrazione che spetta.