Cassazione smonta il decreto Sicurezza sui migranti, ma Salvini non lo capisce ed esulta
Ieri le Sezioni Unite civili della Cassazione si sono pronunciate su un ricorso che era stato presentato dal Viminale, quando a guidarlo era ancora Matteo Salvini. Il caso in esame era quello di tre ragazzi, uno bengalese e due gambiani. Il primo aveva ottenuto il permesso di soggiorno perché aveva trovato un lavoro stabile a Firenze. Uno dei due gambiani lo aveva avuto in quanto studente all'università di Trieste, con buoni rapporti sociali (mentre in Gambia non aveva più nessuna relazione). Il terzo aveva avuto il permesso per una generica situazione di pericolo alla quale sarebbe stato esposto nel suo Paese di origine.
La Suprema Corte ha annullato con rinvio al giudice di merito il caso dei tre migranti, ribadendo però un principio che era stato già espresso dalla Cassazione in due precedenti sentenze, e che, soprattutto, nulla ha a che vedere con il decreto Sicurezza voluto dall'ex ministro dell'Interno, come erroneamente è stato evidenziato dalla Lega. I giudici hanno confermato che i permessi di soggiorno per motivi umanitari non possono essere concessi sulla base del solo elemento dell'integrazione e che invece occorre comparare anche la "specifica compromissione" dei diritti umani nel paese di origine di chi richiede il permesso in Italia.
Come è stato spiegato anche da Asgi, contattata da Fanpage.it, Salvini ha restituito una lettura distorta del verdetto, commentando così: "Sui permessi umanitari aveva ragione la Lega. L'ha stabilito la Corte di Cassazione. È la migliore risposta agli ultrà dei porti aperti e che vorrebbero cancellare i decreti Sicurezza". Ma, come si diceva, il contenuto del decreto Sicurezza non ha alcuna relazione con i permessi di soggiorno per motivi umanitari – Salvini con il dl Sicurezza voleva cancellare il diritto a richiedere questa protezione – e la Cassazione, in una precedente sentenza del 23 febbraio 2018, la 4455/2018, aveva già indicato la necessità, per il riconoscimento della protezione umanitaria, di effettuare la comparazione tra la condizione del richiedente asilo in Italia e con la condizione di vulnerabilità cui era esposto il richiedente nel Paese d’origine, che deve essere valutata dal giudice. Nulla di nuovo insomma.
Nelle 25 pagine della sentenza la Suprema Corte anzi sancisce che la protezione umanitaria attua il diritto d'asilo costituzionale, richiamandosi agli articoli 2 e 10, e rispetta l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Ma un elemento ancora più importante, emerso dal verdetto che sarà immediatamente applicabile, è la non retroattività del decreto Sicurezza, il primo emanato da Salvini in tema di immigrazione e sicurezza urbana, il dl 4 ottobre 2018 n. 113, entrato in vigore il 5 ottobre 2018. Nell'unico passaggio che si riferisce proprio al dl Salvini, i giudici dicono in pratica che tutte le domande di protezione umanitarie presentate prima del 5 ottobre 2018 dovranno essere esaminate alla luce della normativa allora vigente, cioè l'articolo 5, comma 6, del ‘Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero' 286/98. E questa è senza dubbio una buona notizia per le centinaia di richiedenti asilo in attesa di una risposta.