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Cassazione: sì a riconoscimento dell’atto di nascita di un bambino nato da due mamme

Il piccolo è nato in Spagna da due donne: una l’ha partorito, mentre l’altra le ha donato gli ovuli. Secondo i giudici a prevalere è l’interesse del minore ad avere entrambi i genitori: nonostante non esistano norme che regolano questi casi, non c’è “alcun divieto costituzionale” che precluda a coppie dello stesso esso “di accogliere e generare figli”.
A cura di Claudia Torrisi
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Via libera della Corte di Cassazione al riconoscimento dell'atto di nascita di un bambino nato in Spagna da due donne: una l'ha partorito, mentre l'altra le ha donato gli ovuli. La coppia al tempo era sposata, poi ha divorziato. Secondo i giudici a prevalere è l'interesse del minore ad avere entrambi i genitori: nonostante non esistano norme che regolano questi casi, non c'è "alcun divieto costituzionale" che precluda a coppie dello stesso esso "di accogliere e generare figli".

Con questa sentenza la Cassazione ha confermato il decreto della Corte d'appello di Torino del dicembre del 2014, con il quale i giudici avevano ordinato all'Anagrafe del capoluogo piemontese di trascrivere l'atto di nascita di un bambino nato in Spagna nel 2011 da una mamma spagnola con gli ovuli di un'altra donna italiana. Le due si erano sposate nel 2009, ma poi avevano divorziato. Aveano chiesto la trascrizione dell'atto di nascita all'Anagrafe italiana, ma gli era stata negata. Il tribunale di Torino l'aveva ritenuta "contrastante con il principio di ordine pubblico in base al quale madre è soltanto colei che ha partorito il bambino".

Per i giudici della Cassazione, però, questa regola che individua la madre "a norma del III comma dell'art.269 c.c., non costituisce un principio fondamentale di rango costituzionale". Quindi è "riconoscibile in  Italia l'atto di nascita straniero dal quale risulti che un bambino, nato da un progetto genitoriale di coppia, è figlio di due madri (una che lo ha partorito e l'altra che ha donato l'ovulo), non essendo opponibile un principio di ordine pubblico desumibile dalla suddetta regola". A prevalere, dunque, è l'interesse del minore ad avere riconosciuti entrambi i genitori.

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