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Caos M5S Genova, il Tar dà ragione a Cassimatis: annullate le comunarie

Il tribunale amministrativo di Genova ha accolto il ricorso di Marika Cassimatis e ha annullato sia le votazioni online che sancivano la vittoria di Luca Pirondini sia l’esclusione della professoressa dal Movimento 5 Stelle.
A cura di Charlotte Matteini
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Il Tar di Genova si è espresso, su istanza della professoressa Marika Cassimatis, legittima vincitrice delle comunarie della Lanterna, annullate tramite post pubblicato sul Blog da Beppe Grillo in persona. La Cassimatis, sosteneva Grillo, non poteva essere la candidata sindaco di Genova del Movimento 5 Stelle in quanto si sarebbe più volte resa autrice di comportamenti contrari al codice di regolamentazione del M5S, avendo "ripetutamente e continuativamente danneggiato l'immagine del MoVimento 5 Stelle, dileggiando, attaccando e denigrando i portavoce e altri iscritti, condividendo pubblicamente i contenuti e la linea dei fuoriusciti dal MoVimento 5 Stelle; appoggiandone le scelte anche dopo che si sono tenuti la poltrona senza dimettersi e hanno formato nuovi soggetti politici vicini ai partiti". Per queste affermazioni Beppe Grillo è attualmente indagato per diffamazione dalla procura genovese, sempre su richiesta della professoressa estromessa dalle comunarie.

Il Tar, invece, era chiamato a dirimere un'altra controversia, ovvero quella dell'annullamento delle votazioni online, seguito poi dall'indizione di un'ulteriore votazione aperta a tutti gli iscritti del Movimento 5 Stelle, senza la tradizionale e regolamentare scriminante della città di residenza, vinta da Luca Pirondini, il candidato favorito e sostenuto dalla fedelissima di Beppe Grillo, la consigliera regionale Alice Salvatore, che era stato inaspettatamente battuto per un pugno di voti dalla Cassimatis pochi giorni prima. Cassimatis ha impugnato la seconda votazione indetta da Grillo chiedendone al tribunale amministrativo l'annullamento e il conseguente reintegro in lista e il Tar le ha dato ragione, annullando le due delibere : quella con cui la Cassimatis era stata esclusa dal Movimento 5 Stelle e quella che sanciva la vittoria di Pirondini alla seconda votazione online. La vittoria è stata annunciata dalla stessa Cassimatis con un post su Facebook: "Abbiamo vintoooooo! Davide contro Golia".

"Tecnicamente, se non arrivano smentite, dovrei avere ancora la titolarità del simbolo del MoVimento Cinquestelle. Ringrazio tutti i sostenitori che ci hanno aiutato da tutta Italia in questa battaglia, è stata veramente una battaglia per la giustizia e la legalità". Davide contro Golia? "È vero, se c'è determinazione e si è convinti delle proprie idee, si riesce ad avere ragione. Il nostro è uno Stato di diritto, e il ‘fidatevi di me' non è sicuramente uno strumento adatto a risolvere le controversie di questo livello", ha dichiarato Cassimatis commentando la decisione del tribunale. "Questa è una vittoria politica, non solo legale. È la vittoria del rispetto delle regole, della democrazia, della legalità e della trasparenza su cui il Movimento fonda la sua esistenza. Se il Movimento propone democrazia, legalità e trasparenza e non gestisce al suo interno in modo democratico e secondo le regole che si è dato la selezione dei candidati, qualcuno può farsi delle domande". In sostanza, quindi, leggendo gli stralci della sentenza del Tar, Marika Cassimatis al momento sarebbe nuovamente la candidata sindaco di Genova del Movimento 5 Stelle. La sentenza, però, potrebbe essere impugnata dai legali dell'Associazione Movimento 5 Stelle.

"Nonostante non sia particolarmente agevole ricostruire le regole organizzative del Movimento e l'istanza dirigista riconosciuta a Grillo, quest'ultimo non ha un potere di intervento nel procedimento di selezione delle candidature", scrive nell'ordinanza il giudice del Tar, sottolineando che "le assemblee telematiche producono deliberazioni vincolanti per il capo politico e per gli eletti e Grillo ha un ruolo di indirizzo e impulso particolarmente penetrante che però, in materia di candidature locali, non si identifica nel "diritto di ultima parola".

M5S: "Cassimatis non è e non sarà la nostra candidata"

Dopo la sentenza del Tar, il M5S ha replicato con una nota sul blog di Beppe Grillo. "Non possiamo non rilevare come in nessun passo della sentenza si sostenga che la Cassimatis è la candidata sindaco del MoVimento 5 Stelle, come lei ha affermato. Marika Cassimatis è stata sospesa e la votazione del 14 marzo è stata annullata, pertanto la stessa non è né sarà candidata con il MoVimento 5 Stelle a Genova alle elezioni dell'11 giugno" hanno spiegato dal movimento, ricordando che "la sentenza specifica la ‘natura interlocutoria delle odierne statuizioni', che non sono, quindi, definitive" e che "si tratta di un provvedimento cautelare di sospensione suscettibile di modifiche sia in sede di (eventuale) reclamo che di merito".

Il procedimento disciplinare contro Cassimatis

A scomunica già diffusa, lo staff del Movimento 5 Stelle inviò in seguito a Marika Cassimatis un'ulteriore mail annunciandole l'avvio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Nel testo, pubblicato in esclusiva da Next Quotidiano, si legge:

Le comunichiamo l’avvio del procedimento disciplinare nei suoi confronti previsto dall’articolo 4 del regolamento del MoVimento 5 Stelle, in relazione ai seguenti fatti:

– presentazione di querela penale all’Autorità Giudiziaria contro Beppe Grillo in relazione a presunta diffamazione connessa alla pubblicazione del post con il quale Beppe Grillo aveva comunicato di escluderla dalla competizione elettorale per le elezioni comunali di Genova (atto suscettibile di pregiudicare l’immagine e l’azione politica del MoVimento 5 Stelle);
– rilascio di pubbliche dichiarazioni riportate anche dalla stampa in merito alla presentazione della suddetta querela penale (atto suscettibile di pregiudicare l’immagine e l’azione politica del MoVimento 5 Stelle);
– rilascio di pubbliche dichiarazioni riportate anche dalla stampa con le quali accusava Beppe Grillo e lo staff di gravi scorrettezze nei suoi confronti con particolare riguardo alla pubblicazione del post con il quale si era comunicata la sua esclusione dalla competizione elettorale per le elezioni comunali di Genova, affermando che l’esclusione sarebbe stata disposta per toglierla di mezzo perché la vittoria di Pirondini, decisa a tavolino, non era andata in porto (atto suscettibile di pregiudicare l’immagine e l’azione politica del MoVimento 5 Stelle);
– dichiarazione resa in data 13 maggio 2016 con post gravemente critico per la sospensione Pizzarotti “Era proprio necessario sollevare, ora, questo polverone? Cui prodest, mi chiedo, perché se un piedino getta un’esca, andare ad inghiottirla con tutto l’amo diventa dolo” (atto suscettibile di pregiudicare l’immagine e l’azione politica del MoVimento 5 Stelle; nonché non rispettoso delle decisioni assunte dagli organi del MoVimento medesimo);
– pubblicazione di post in data 22 maggio 2016 in cui viene condivisa foto del Partito della Rifondazione Comunista sui referendum da firmare (atto suscettibile di avvantaggiare altri partiti);
– pubblicazione del post in data 18 ottobre 2016 in cui appoggia pubblicamente il consigliere Putti in relazione ad una dichiarazione scorretta dello stesso contro la consigliera regionale Alice Salvatore (atto contrario a lealtà e correttezza nei confronti degli altri iscritti e portavoce, e suscettibile di pregiudicare l’immagione e l’azione politica del MoVimento);
– pubblicazione del post in data 27 ottobre 2016 nel quale appoggia il dissidente Battistini (atto suscettibile di pregiudicare l’immagine e l’azione politica del MoVimento 5 Stelle);
– pubblicazione del post in data 3 novembre 2016 nel quale manifesta pubblicamente apprezzamento per l’Amministrazione comunale di Parma per la gestione dei rifiuti (atto suscettibile di pregiudicare l’immagine e l’azione politica del MoVimento 5 Stelle).

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