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Cannabis, per la Cassazione venderla è un reato, anche se è light: le motivazioni della sentenza

Secondo la Cassazione vendere cannabis, anche se light, è reato: secondo le motivazioni della sentenza di maggio sul tema, non va verificata la percentuale del principio attivo, ma il fatto che comporti quello che viene definito un “effetto drogante”. Il divieto, quindi, si applica anche per oli e inflorescenze con un Thc inferiore allo 0,6.
A cura di Stefano Rizzuti
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Vendere cannabis, anche se light, è vietato. A spiegarlo è la Cassazione nelle motivazioni della sentenza emessa a fine maggio sulla legge 242 del 2016, provvedimento che ha permesso la nascita dei cannabis shop. Secondo le Sezioni Unite della Cassazione non va verificata la percentuale del principio attivo, ma l’idoneità a produrre quello che viene definito “un effetto drogante”. Quindi il divieto di vendita si applica, secondo la Cassazione, anche per oli, inflorescenze e resina con un Thc inferiore allo 0,6. I giudici hanno quindi stabilito che è illecita la “cessione, la messa in vendita e la commercializzazione al pubblico a qualsiasi titolo” di tutti questi prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis light.

Secondo quanto previsto dalla legge del 2016, è possibile ricavare dalla coltivazione di canapa “fibre e carburanti, ma non hashish e marijuana”. Per questo motivo i giudici hanno riportato un elenco – contenuto nella normativa di riferimento – dei prodotti che si possono ottenere dalla cannabis sativa L. Sono “alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei propri settori, semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico, materiale destinato alla pratica del sovescio, materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia”.

Il Testo unico sugli stupefacenti, spiega ancora la Cassazione, “incrimina la commercializzazione di foglie, inflorescenze, olio e resina, derivati della cannabis, senza operare alcuna distinzione rispetto alla percentuale di Thc che deve essere presente in tali prodotti. L’effettuata ricostruzione del quadro normativo di riferimento conduce ad affermare che la commercializzazione dei derivati della coltivazione della cannabis sativa L, che pure si caratterizza per il basso contenuto di Thc, vale ad integrare il tipo legale individuato dalle norme incriminatrici”.

È quindi reato offrire a qualsiasi titolo o vendere derivati della coltivazione di cannabis sativa L, anche se il giudice che dovrà esaminare situazioni di questo genere dovrà “verificare la rilevanza penale della singola condotta rispetto alla reale efficacia drogante delle sostanze oggetto di cessione”. Tanto da imporre la verifica “della concreta offensività delle singole condotte, rispetto all'attitudine delle sostanze a produrre effetti psicotropi”. I giudici concludono sostenendo che resta la possibilità “per il legislatore di intervenire nuovamente sulla materia compiendo mirate scelte valorizzi di politica legislativa, così da delibera una diversa regolamentazione del settore che involge la commercializzazione dei derivati della cannabis sativa L nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali”.

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