Come vi raccontavamo poche ore fa, questa è una giornata particolarmente intensa per la politica italiana, con l'annuncio delle primarie per il Parlamento da parte del Partito Democratico e con il nuovo fronte aperto da Beppe Grillo in merito alla decisione (ancora non ufficiale) di fissare le elezioni politiche il 17 e 18 febbraio. In pratica, Grillo, con un post sul suo blog, aveva ricostruito il percorso che ha portato all'annuncio delle dimissioni di Monti e alla scelta di indire elezioni anticipate, immaginando una manovra per tenere il Movimento 5 Stelle fuori dal Parlamento. Una decisione che avrebbe imposto al Movimento un tour de force per raccogliere, validare e consegnare le firme in tempi strettissimi: un'impresa molto complessa per un Movimento che opera sulla scena politica da brevissimo tempo e che ovviamente deve ancora strutturarsi sul territorio.
A stretto Giro la risposta del ministro Cancellieri che, conversando con i giornalisti, ha in pratica smontato la teoria di Grillo con una semplice considerazione: "Se c'è lo scioglimento anticipato delle Camere c'è una norma che dice che le firme da presentare sono dimezzate". In pratica, insomma, a minare la base del ragionamento di Grillo sarebbe questa norma (che vi riportiamo per la parte relativa all'elezione alla Camera dei Deputati):
La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati, per ogni singola circoscrizione, dev’essere sottoscritta, pena la sua invalidità:
– da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti (10);
– da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti (10);
– da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti (10);
[Art. 18-bis, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall’art. 1, comma 6, della legge 21 dicembre 2005, n. 270]
L’art. 3-bis del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 (10), ha disposto che – nelle prime elezioni politiche successive alla sua entrata in vigore, vale a dire in quelle del corrente anno 2006 – IL NUMERO DELLE SOTTOSCRIZIONI necessarie per presentare le liste dei candidati e le candidature È RIDOTTO ALLA METÀ, anche in caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza per un periodo pari o inferiore a 120 giorni