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Buoni pasto, da settembre cambiano le regole per l’utilizzo: ecco come potranno essere spesi

Con il nuovo decreto emanato dal Mise, che entrerà formalmente in vigore il prossimo 9 settembre, i buoni pasto potranno essere spesi fino a un massimo di 8 alla volta nei supermercati, bar ristoranti, ma anche negli agriturismi e alle bancarelle del mercato.
A cura di C. M.
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Le regole per l'utilizzo dei buoni pasto cambiano ancora: lo scorso febbraio il ministero dello Sviluppo aveva preparato uno specifico decreto ponendo una serie di limitazioni per l'uso dei ticket e buoni concessi ai lavoratori dipendenti in sostituzione della mensa aziendale. Con il nuovo decreto, datato 7 giugno e pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, le norme cambiano di nuovo. Dal 9 settembre, data in cui il provvedimento entrerà formalmente in vigore, i buoni pasto potranno essere spesi fino a un massimo di 8 alla volta per pagare non solo la spesa al supermercato o il pranzo al bar o al ristorante, ma potranno essere utilizzati anche negli agriturismi e al mercato. Formalmente, i buoni pasto non sono cumulabili, anche se in realtà prassi vuole che vengano accettati da sempre per i pagamenti superiori alla cifra nominale stampigliata sul ticket. La diffusione dei buoni elettronici aveva allarmato i lavoratori, perché con la tracciabilità immediata molti pensavano che lo stop al cumulo da molti aggirato potesse diventare davvero effettivo. Da sempre i buoni pasti vengono utilizzati dalla maggior parte dei dipendenti come una sorta di forma sostegno al reddito, impiegati per fare la spesa per la famiglia e questo divieto di cumulo avrebbe potuto causare numerosi problemi. Da una parte la grande distribuzione ha da subito tifato per l'abolizione formale del divieto di cumulo, mentre dall'altra gli esercenti più piccoli come bar e ristoranti hanno chiesto che si preservasse il limite e che anzi si rendesse a tutti gli effetti non aggirabile. E infatti, nel primo provvedimento del Mise questo limite era stato sancito, ma successivamente il Consiglio di Stato, insieme all'Anac, ha suggerito al dicastero di introdurre una sorta di compromesso, raggiunto con il limite a 8 ticket cumulabili.

Nel decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale e anticipato dal quotidiano Italia Oggi, all'articolo 3, vengono inoltre elencati gli esercizi in cui i buoni potranno essere spesi, ovvero tutti quelli che formalmente sono per legge "legittimati ad esercitare la somministrazione di cibo e bevande; l'attività di mensa aziendale ed interaziendale; la vendita al dettaglio di alimentari, sia in sede fissa che su area pubblica (quindi i mercati); gli spacci aziendali; nei mergati agricoli ed ittituristici; negli agriturismi".

All'articolo 4, inoltre, il decreto specifica che i buoni "sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato". Restano "non cedibili" e non convertibili in denaro e sono "utilizzabili solo dal titolare". Come in passato, i buoni devono essere utilizzati "per l'intero valore facciale", quindi non possono dare diritto a resto qualora la cifra da pagare dovesse risultare inferiore. Per i buoni elettronici valgono le stesse regole.

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