Bozza nuovo Dpcm, divieto di uscita dal Comune e DAD: cosa succede nelle zone arancioni
Dopo ore di contrattazione, è finalmente pronta la bozza del nuovo Dpcm per contrastare la diffusione del contagio da Coronavirus in Italia. Il testo, che dovrebbe entrare in vigore nelle prossime ore e avere validità fino al prossimo 3 dicembre, nell'attesa che la curva epidemiologica comincia a scendere, prevede la divisione del Paese in tre grandi aree, gialla, rossa ed arancione, come aveva già anticipato ieri il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nelle sue comunicazioni in Parlamento. Si tratta di tre scenari che prevedono restrizioni sempre più stringenti in base al livello di rischio, deciso dall'andamento dei contagi da Covid-19, dall'indice Rt e dai posti disponibili in terapia intensiva, i quali si andranno ad aggiungere ai provvedimenti nazionali, come il coprifuoco dalle 22 alle 5, la chiusura dei centri commerciali nel weekend e lo stop a musei e mostre. Cosa succede, però, nello specifico nelle cosiddette zone arancioni?
Quali sono le zone arancioni
Le zone arancioni sono quelle caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, ma che tuttavia non sono a quello delle zone rosse, caratterizzate invece da uno scenario di rischio molto alto. Secondo quanto emerso dall'ultimo dossier di monitoraggio settimanale effettuato dall'Istituto superiore di Sanità e dal Ministero della Salute, potrebbero ricadere all'interno di quest'area le regioni, osservate speciali ma con indice Rt, cioè indice di trasmissibilità del virus, non superiore a 1,5, considerato la soglia critica, e con le terapie intensive non ancora vicine alla saturazione nell'immediato.
Cosa si può fare e cosa è vietato nelle zone arancioni
Nelle zone arancioni, come si evince dalla bozza del nuovo Dpcm, è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal Comune, salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Ancora, è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune e sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettai i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.