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Bonus prima casa under 36 nel 2024, nuove istruzioni del Fisco su chi può richiedere sconti sulle imposte

Gli under 36 con Isee sotto i 40mila euro che acquistano la loro prima casa hanno diritto ad alcune agevolazioni fiscali. I requisiti per ottenerle sono precisi: dopo la proroga inserita nel decreto Milleproroghe, il bonus è rivolto a chi ha firmato il contratto preliminare entro il 31 dicembre 2023. Chi ha stipulato l’atto definitivo entro il 29 febbraio 2024 ha diritto a un credito d’imposta.
A cura di Luca Pons
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Il bonus casa under 36 è pensato per agevolare i giovani che vogliono acquistare la loro prima casa. Quest'anno è stato prorogato ma solo in misura ridotta. Il bonus può essere ottenuto entro il 31 dicembre 2024 da chi ha un Isee sotto i 40mila euro, ma solo a condizione che il contratto preliminare sia stato registrato entro la fine dello scorso anno. Per chi invece ha stipulato un atto definitivo di acquisto entro il 29 febbraio 2024, resta aperta la possibilità di ottenere un credito d'imposta, da riscuotere l'anno prossimo. In una apposita circolare, l'Agenzia delle Entrate ha ripercorso le istruzioni per fare richiesta, i requisiti necessari e che vantaggi può avere chi ha acquistato casa all'inizio dell'anno.

Chi può ottenere il bonus casa under 36 nel 2024: i requisiti e le istruzioni sull'Isee

Come detto, il bonus interessa chi ha meno di 36 anni nell'anno in cui l'atto definitivo è rogitato, ha un Isee al di sotto dei 40mila euro e sta acquistando la sua prima casa. Va sottolineato che l'Isee deve essere valido al momento in cui si firma il contratto definitivo. Chi non aveva un Isee valido quando ha stipulato il rogito può comunque dimostrare, a posteriori, di rispettare il requisito munendosi di un Isee valido nel 2024 (purché non ci siano stati cambiamenti nel nucleo familiare rispetto al momento in cui il contratto è stato firmato, naturalmente). Al di là di questi tre aspetti fondamentali (età, Isee, prima casa), per il resto la possibilità di ottenere o meno l'agevolazione riguarda lo stato della pratica per l'acquisto.

Con il decreto Milleproroghe di inizio anno il governo ha stabilito che chi ha già firmato e registrato un contratto preliminare entro il 31 dicembre 2023 avrà tempo fino al 31 dicembre 2024 per completare l'acquisto. Si sottolinea, quindi, che il preliminare non deve solo essere stato firmato, ma anche depositato ufficialmente entro la fine dello scorso anno. Il contratto può anche essere stato firmato da una persona terza, con al modalità del contratto per persona da nominare, l'importante è che l'acquisto sia poi della persona under 36 che rispetta i requisiti.

Per quanto riguarda la seconda misura, ovvero un credito d'imposta, questa può essere ottenuta da chi ha stipulato gli atti definitivi tra il 1° gennaio e il 29 febbraio 2024. Tutti gli altri requisiti, di età e di Isee, non cambiano.

Come fare richiesta per rimborsi e crediti d'imposta

Chi ha registrato il contratto preliminare entro il 31 dicembre 2023, e poi stipula gli altri atti dal 1° marzo al 31 dicembre 2024, ha diritto all'esenzione dalle imposte proporzionali di registro anche se ha già versato acconti e caparra confirmatoria. In questi casi, le somme si potranno recuperare però solo con una apposita istanza di rimborso, da presentare entro tre anni dal giorno del pagamento.

Chi vuole ottenere il credito d'imposta (spettante a chi stipula gli atti definitivi dal 1° gennaio al 29 febbraio 2024) dovrà rendere una dichiarazione al notaio con un atto integrativo, affermando di rispettare i requisiti e manifestando in modo esplicito la volontà di usufruire dell'agevolazione. Questo atto integrativo può essere compilato anche dopo il 31 dicembre 2024, ma naturalmente prima che si provi a riscuotere il credito dalla propria dichiarazione dei redditi nel 2025.

Quali sono le agevolazioni

Oggi il bonus concede le agevolazioni maggiori a chi ha firmato e registrato un contratto preliminare entro il 31 dicembre 2023. Chi si trova in questa situazione può essere esonerato dal pagare l'imposta catastale, quella ipotecaria e quella di registro. Per i finanziamenti che sono collegati all'acquisto, o anche alla costruzione o alla ristrutturazione della casa, non è tenuto a pagare l'imposta sostitutiva su bollo, registro, ipoteca e catasto. In più, se per l'acquisto della casa deve versare l'Iva, può ottenere un credito d'imposta che vale quanto la somma versata.

Per gli altri, cioè coloro che hanno stipulato l'atto definitivo entro il 29 febbraio di quest'anno, c'è la possibilità di ottenere un credito d'imposta. Questo potrà essere riscosso dalla dichiarazione dei redditi del 2025, e il suo importo è pari alle imposte che si sono pagate in eccesso – imposte di registro, ipotecaria, catastale, Iva – rispetto al regime agevolato descritto sopra. In più, il credito deve includere anche l'importo dell'imposta sui finanziamenti a medio-lungo termine.

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