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Avviso orale del questore anche a 14enni e genitori in carcere se i figli non vanno a scuola: il dl Caivano

Daspo urbano e avviso orale del questore anche ai minorenni che hanno compiuto 14 anni: sono le principali novità della bozza del decreto Caivano sul disagio giovanile, che arriverà domani in Consiglio dei ministri.
A cura di Annalisa Cangemi
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La bozza del dl Caivano, per il contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità giovanile, che arriverà domani in Consiglio dei ministri, dovrebbe contenere in tutto 14 articoli. Si sottolinea, nella premessa del testo che Fanpage.it ha avuto modo di visionare "la straordinaria necessità e urgenza di prevedere interventi infrastrutturali per fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile nel territorio del comune di Caivano", l'urgenza "di introdurre disposizioni per il contrasto alla criminalità minorile e all'elusione scolastica, e per la tutela dei minori vittime di reato" e "le esigenze di rafforzamento delle misure a tutela del rispetto dell'obbligo scolastico, in relazione all'incremento dell'elusione scolastica soprattutto in specifiche aree del territorio nazionale".

E ancora: "la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire approntando una più incisiva risposta sanzionatoria, correlandola all'intera durata dell'obbligo scolastico stesso nonché prevedendo misure disincentivanti l'elusione nei confronti degli esercenti la responsabilità genitoriale".
Nel dettaglio, ecco le misure contenute nel testo che dovrebbe essere esaminato domani in Cdm.

Divieto di usare il cellulare per i minorenni ammoniti

L'avviso orale con convocazione del minore da parte del questore "può essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età". E se il soggetto al quale è stato notificato l'avviso risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per delitti contro la persona, il patrimonio o che riguardano armi o droga, il questore può proporre al tribunale il divieto di utilizzare "piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché il divieto di possedere telefoni cellulari". 

In un altro passaggio si legge che "Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Il provvedimento è efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nel comune, nel caso in cui, al momento della notifica, l'interessato abbia già lasciato il territorio del comune dal quale il questore ha disposto l'allontanamento".

Multa anche ai genitori che non sorvegliano i figli

Il minore al di sopra dei 14 anni può essere sottoposto alla procedura di ammonimento da parte del questore. A questo fine il questore lo convoca "unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale". Nei confronti di chi "era tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto". 

Carcere per i genitori se i figli non vanno a scuola

Niente più multa da 30 euro, ma fino a due anni di carcere. È quanto si legge ancora nella bozza del decreto legge di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile. Il provvedimento, infatti, abroga l'articolo del codice penale che prevede una multa di 30 euro e aggiunge un nuovo articolo che punisce fino a due anni di carcere "chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione obbligatoria".

Niente assegno di inclusione se il figlio non va a scuola

Niente assegno di inclusione per il nucleo familiare in cui il figlio o i figli non frequentano regolarmente la scuola dell'obbligo. È un altro passaggio della bozza. Il provvedimento modifica il decreto Lavoro, approvato lo scorso maggio, inserendo il nuovo comma che recita: "Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo".
Nella stessa bozza, poi, è prevista la revoca dell'assegno per le famiglie in cui i genitori sono stati condannati in via definitiva per non aver mandato i figli alla scuola dell'obbligo. Reato che, come abbiamo scritto sopra, prevede ora la reclusione fino a 2 anni di carcere e non più una multa da 30 euro.

Lavori gratis per la rieducazione dei minori

Un "percorso di rieducazione del minore" viene introdotto nella bozza del dl di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile. Il pm, nel caso di reati per i quali è prevista la pena non superiore nel massimo a 5 anni di reclusione, si legge nel testo, notifica al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale l'istanza di definizione anticipata del procedimento a condizione che il minore "acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione che preveda lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profit o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da uno a sei mesi".
Al termine del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice, valutato l'esito positivo del programma rieducativo, pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l'estinzione del reato. Nel caso di valutazione con esito negativo riguardo all'attività svolta dal minore durante il programma rieducativo, il giudice restituisce invece gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento penale.

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