Articolo 18: come era e come sarà
L'ultimo incontro tra governo e parti sociali si terrà domani, ma ormai la riforma del lavoro è stata delineata.In tal senso, la giornata di ieri è stata decisiva e s'è conclusa con l'ennesimo muro contro muro tra il governo e la Cgil. Il Presidente del Consiglio Mario Monti ha parlato di una riforma "ampiamente condivisa", precisando che "sull'articolo 18 è contraria solo la Cgil". Susanna Camusso, da canto suo, ha puntato il dito contro una proposta definita "squilibrata" e "molto lontana da tutti i suggerimenti dati". Il nervo scoperto resta l'impianto di modifica dell'articolo 18. "Diceva di volere una grande riforma per migliorare il mercato del lavoro, invece introduce i licenziamenti facili”- ha tuonato la Camusso.
Articolo 18: com'è ora- Quando si parla di articolo 18 si fa riferimento a un articolo della legge legge 300 del 20 maggio 1970 ( "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"), meglio conosciuta come "Statuto dei lavoratori". Le disposizioni contenute in tale articolo riguardano la disciplina dei licenziamenti e stabiliscono che un licenziamento è valido solo se avviene per giusta causa. In caso di licenziamento illegittimo (perché effettuato senza comunicazione dei motivi, perché ingiustificato o perché discriminatorio) , l'azienda è obbligata sia reintegrare il lavoratore, sia al pagamento di una sanzione pecuniaria. L'onere di provare la legittimità del licenziamento spetta all'azienda, che deve mostrare al giudice del lavoro la sussistenza di motivi validi alla base del provvedimento. Si tratta di una forma di tutela che è valida solamente per le aziende che hanno più di 15 dipendenti (5 se agricole); nelle aziende al di sotto di tale soglia, invece, il datore di lavoro ha facoltà di respingere una sentenza di reintegro del lavoratore, corrispondendo a quest'ultimo un indennizzo.
Articolo 18: come sarà- L'impianto riformatore proposto dal governo dispone che il reintegro avvenga solamente in caso di licenziamenti discriminatori. La tutela, in questo caso, riguarderà tutte le imprese, anche quelle che hanno meno di 15 dipendenti. Per quanto riguarda i licenziamenti disciplinari, l'idea del governo è quella di prevedere il rinvio al giudice che deciderà il reintegro "nei casi gravi" o l'indennità con massimo 27 mensilità, a seconda dell'anzianità del lavoratore. Per i licenziamenti economici, infine, al lavoratore spetterà solamente un indennizzo. L'ammontare di tale indennizzo, calcolato sull'ultima retribuzione, andrà da un minimo di 15 mensilità a un massimo di 27.