Arriva obbligo vaccino per medici, operatori sanitari e farmacisti: possibile sospensione stipendi
Obbligo vaccinale non solo per il personale medico, ma anche per infermieri, operatori delle Rsa e lavoratori delle farmacie. Il nuovo decreto Covid, che il Consiglio dei ministri dovrebbe varare questo pomeriggio, prevede l’introduzione dell’obbligo di vaccinazione anti-Covid per tutti gli operatori del mondo sanitario. Secondo quanto si legge in una bozza del decreto legge, il provvedimento prevede anche la sospensione di questi lavoratori (in caso di impossibile demansionamento) per un periodo che può arrivare al massimo fino al 31 dicembre 2021.
Il provvedimento nasce dalla volontà di “tutelare la salute pubblica” e prevede che “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2”. La vaccinazione contro il Covid “costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”. La vaccinazione non è obbligatoria solamente nel caso in cui venga accertato un reale “pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato dal medico di medicina generale”.
La procedura in caso di mancata vaccinazione degli operatori
Entro 5 giorni dall’entrata in vigore del decreto, ogni ordine professionale territoriale interessato dal provvedimento deve trasmettere l’elenco dei suoi iscritti, così come devono farlo per i loro dipendenti i datori di lavoro di questi operatori. Entro dieci giorni dalla ricezione degli elenchi, le Regioni e le Province autonome devono verificare se questi soggetti si siano già vaccinati. Chi non risulta vaccinato o non ha presentato richiesta per farlo, viene segnalato all’azienda sanitaria locale. La quale invita questi soggetti a presentare, entro cinque giorni, documentazione di avvenuta vaccinazione, o il suo differimento o la richiesta di essere sottoposti a somministrazione delle dosi. Oppure spiega perché non si è sottoposto al vaccino, in caso di problemi di salute come specificati nel decreto. Se non viene presentata questa documentazione, l’azienda sanitaria locale invita il soggetto a ricevere la vaccinazione.
Le sanzioni per chi non rispetta obbligo: demansionamento o sospensione
Nel caso in cui non venga osservato l’obbligo vaccinale, l’azienda sanitaria lo comunica sia all’interessato che al suo datore di lavoro e all’ordine professionale di appartenenza. Con questo atto “determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”. Inoltre si prevede la sospensione da parte dell’ordine professionale di appartenenza. Una volta ricevuta la comunicazione, il datore di lavoro affida al soggetto che non si è vaccinato mansioni diverse, anche inferiori, con il corrispondente trattamento salariale, il che vuol dire che è possibile una diminuzione dello stipendio. Nel caso in cui non sia possibile affidare nuove mansioni a questi soggetti, allora è possibile ricorrere alla sospensione dal lavoro senza retribuzione o compensi. La sospensione resta valida fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale, fino al termine della campagna vaccinale o al più tardi fino al 31 dicembre 2021.