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Approvato il decreto Infrastrutture alla Camera: cosa c’è nel testo

Primo via libera alla Camera, con 169 sì e 101 contrari al voto finale, per il decreto legge sulla sicurezza e lo sviluppo delle Infrastrutture e dei trasporti, firmato dal Mit guidato da Matteo Salvini. Il testo ora passa in Senato per la sua approvazione definitiva.
A cura di Annalisa Cangemi
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Con 169 sì e 101 no è stato approvato alla Camera il dl Infrastrutture, su cui ieri il governo aveva posto e ottenuto la fiducia. Ora il testo, che scade il 28 agosto, passa al Senato per l'ok definitivo.

Il provvedimento composto da 13 articoli, identico a quello licenziato dalla commissione, contiene misure urgenti su infrastrutture, investimenti di interesse strategico, processo penale e sport. Ci sono disposizioni relative alle società autostradali e alla disciplina dei commissari straordinari, ad alcune opere stradali, ferroviarie e invasi da completare o da avviare, come il Ponte sullo Stretto, disposizioni che interessano le imprese che investiranno in Africa nel quadro delPiano Mattei.

Per quanto riguarda il progetto del Ponte sullo Stretto, cambia la modalità per l'approvazione del progetto esecutivo del Ponte, che non dovrà più essere presentato per intero entro il 31 luglio, ma sarà approvato "per fasi costruttive", step by step. Novità anche sugli indennizzi per gli espropri.

Cosa c'è nel testo del decreto Infrastrutture articolo per articolo

L'articolo 1, modificato in sede referente, introduce una disciplina di aggiornamento dei piani economico- finanziari relativi alle società concessionarie autostradali con periodo regolatorio in scadenza nel corso dell'anno 2024. Nel corso dell'esame in sede referente sono state introdotte ulteriori disposizioni che attengono alla società Autobrennero Spa.

L'articolo 2, modificato in sede referente, reca delle disposizioni finalizzate a precisare il perimetro applicativo di alcune disposizioni del decreto-legge n. 35 del 2023 sulle attività propedeutiche alla realizzazione del Ponte sullo Stretto. Sono, in particolare, introdotte disposizioni che puntano a: chiarire le modalità di approvazione degli atti aggiuntivi alla convenzione di concessione; aggiornare le modalità di approvazione del progetto esecutivo; esplicitare che il costo del progetto deve comunque risultare coerente con le risorse disponibili a legislazione vigente; chiarire alcuni profili relativi alla variazione dei prezzi; prevedere che la quantificazione dell'importo aggiornato del contratto con il contraente generale sia sottoposto ad asseverazione da parte di uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale; precisare che l'approvazione, da parte del Cipess, delle osservazioni, richieste e prescrizioni acquisite nella conferenza di servizi e ritenute assentibili dal Mit, delle eventuali prescrizioni formulate all'esito del procedimento di Via, del progetto definitivo e di altri documenti dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2024; specificare che la società concessionaria può avvalersi di distacchi di personale da parte delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. A seguito di alcune modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente, sono state inserite disposizioni volte a disciplinare le procedure di esproprio e i relativi indennizzi.

L'articolo 3, modificato in sede referente, contiene disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari: nel corso dell'esame in sede referente è stato poi previsto che il ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmetta alle Camere una relazione annuale sulle attività svolte da parte dei commissari straordinari nominati.

L'articolo 4, modificato in sede referente, consente al Presidente dell'Autorità per la Laguna di Venezia di conferire incarichi di livello dirigenziale generale, stipulare contratti di collaborazione e deliberare il bilancio del primo esercizio finanziario, al fine di rafforzare la capacità tecnica e amministrativa dell'Autorità per la laguna di Venezia. Il medesimo Presidente può inoltre avviare procedure straordinarie di mobilità volontaria, a cui può partecipare il personale in organico presso amministrazioni pubbliche.

L'articolo 6 prevede che, al ricorrere di determinate circostanze, sia possibile autorizzare l'erogazione delle somme residue relative ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti (Cdp) per interventi di potenziamento delle ferrovie regionali ovvero per interventi di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento degli stessi mutui, al fine di assicurare il completamento delle opere ammesse al contributo o destinatarie dei mutui.

L'articolo 8 – che ha subito modifiche di carattere formale in sede referente – provvede a modificare l'assetto organizzativo delle strutture dedicate allo svolgimento dei compiti previsti dalla disciplina in materia di stoccaggio geologico di CO2. Sono istituiti due nuovi organi autonomi presso il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (Mase): il Comitato per lo sviluppo della cattura e dello stoccaggio geologico di CO2 (Comitato Ccs) e la Segreteria tecnica Ccs (dall'acronimo dell'inglese Carbon Capture and Storage) e ne sono disciplinati i compiti, la composizione, il funzionamento, la nomina dei membri e i relativi compensi.

L'articolo 10 introduce un nuovo strumento finanziario, nell'ambito del fondo rotativo di cui alla legge 394/1981, specificatamente dedicato alle imprese che operano in Africa. Per tale nuovo strumento è previsto l'impiego di fondi fino a un massimo di 200 milioni, a valere però sulle risorse già presenti nel fondo rotativo. Sono ammessi cofinanziamenti a fondo perduto, nella misura fino al 10% dei finanziamenti concessi (fino al 20 % per le imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno). L'articolo stabilisce il procedimento di concessione dei finanziamenti per sostenere iniziative e progetti promossi nell'ambito del Piano Mattei.

L'articolo 11 reca alcune modifiche agli artt. 610 e 611 c.p.p. in materia di giudizio in cassazione finalizzate a garantire maggiore efficienza del procedimento penale, in particolare attraverso una revisione dei tempi e delle modalità previste per le richieste di trattazione orale del ricorso.

L'articolo 12 differisce dal 1 luglio 2024 al 1 luglio 2025 il termine di decorrenza dell'abolizione del vincolo sportivo degli atleti (vincolo costituito dalle limitazioni alla libertà contrattuale) per i tesseramenti già in atto al 30 giugno 2023 e operanti, dopo quest'ultima data, senza soluzione di continuità (anche mediante rinnovo).

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