Approvato il ddl Nordio alla Camera, è legge: cosa cambia, le novità su abuso d’ufficio e intercettazioni
Via libera definitivo al ddl Nordio. La Camera ha approvato, con 199 voti favorevoli e 102 contrari, il testo licenziato dal Senato con alcuni correttivi rispetto alla versione varata dal Governo a giugno dello scorso anno. Il ddl Giustizia, che porta il nome del Guardasigilli Carlo Nordio e si compone di articoli, abolisce il reato di abuso di ufficio e modifica la disciplina in materia di intercettazioni.
Le modifiche riguardano norme contenute all'interno del codice penale e del codice di procedura penale, ma anche aspetti dell'ordinamento giudiziario e di quello militare. Il testo era stato approvato in prima lettura dal Senato a febbraio e ora, dopo l'ok di Montecitorio, è legge. Una volta promulgata, la nuova disciplina entrerà in vigore successivamente alla pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale. Vediamo quali sono le novità introdotte dal provvedimento e cosa cambia.
Il ddl Nordio abolisce il reato di abuso d'ufficio
Il ddl Nordio abolisce il reato di abuso d'ufficio, previsto dall'articolo 323 del codice penale. La fattispecie si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per esempio un sindaco, nello svolgimento delle sue funzioni, procura per sè o per altri un vantaggio patrimoniale ingiusto o, allo stesso modo, arreca danno ad altri.
In altre parole si tratta di un reato in cui incorre chi ricopre un incarico pubblico e abusa del proprio potere e per il quale è prevista la reclusione da 1 a 4 anni. A chiederne l'abolizione, a gran voce, erano stati soprattutto i primi cittadini che, a causa dei margini piuttosto ampi della norma in questione – all'origine di molte indagini contro amministratori locali – sostenevano di essere ormai impauriti dal porre la propria firma su atti suscettibili di impugnazione per abuso d'ufficio.
La stretta sulle intercettazioni
Importanti novità riguardano le intercettazioni. Il ddl Nordio estende il divieto di acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria a "ogni altra forma di comunicazione", oltre alla corrispondenza, tra imputato e il proprio difensore, "salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato". Contestualmente, i provvedimento introduce poi l'obbligo per l'autorità giudiziaria di interruzione immediata delle operazioni di intercettazione per conversazioni o comunicazioni che rientrino tra quelle vietate.
Una stretta riguarda soprattutto la circolazione e diffusione delle intercettazioni ai fini giornalistici. In particolare, ai professionisti dell'informazione viene vietata la pubblicazione anche parziale, del contenuto delle conversazioni intercettate in tutti i casi in cui quest'ultimo non sia "riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento". Vietato anche il rilascio di qualsiasi copia delle intercettazioni di cui è proibita la diffusione quando a richiederlo è una persona diversa dalle parti e dai loro legali.
Pubblici ministeri e giudici inoltre, dovranno stralciare da provvedimenti e brogliacci i riferimenti a terze persone o dati che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti indagate.
Traffico d'influenze illecite: cosa cambia
Il provvedimento interviene anche sull'art. 346-bis del codice penale che disciplina il reato di traffico di influenze illecite. La norma punisce con la detenzione fino a 4 anni "chiunque sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri".
Con un emendamento della Lega, approvato dalla II Commissione di Palazzo Madama, si stabilisce che sarà punito, con una pena minima di un anno e sei mesi (non più uno solo), chiunque "utilizza intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti". Salta dunque, il riferimento alle azioni di "sfruttare o vantare", limitando il reato a condotte particolarmente gravi.
Le altre novità: toghe, ordinamento militare e misure cautelari
Il ddl interviene in materia di misure cautelari, istituendo l'interrogatorio preventivo per chi è sottoposto a indagini preliminari che dovrà essere "documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità". Per quando riguarda invece, l'adozione dell'ordinanza di custodia in carcere nel corso delle indagini preliminari, la norma prevede che la decisione sia sottoposta a "un organo collegiale": non sarà più il magistrato a decidere dunque, ma un collegio composto da tre giudici.
Altre modifiche riguardano invece, l‘ordinamento giudiziario, in particolare i criteri di assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il limite di età (65 anni) previsto per i giudici popolari e circoscritto al momento della convocazione, e infine, l'aumento delle toghe da destinare alle funzioni giudicanti. In ultimo, la nuova normativa esclude per i pm e per l'accusa il potere di ricorrere in appello contro le sentenze di proscioglimento per i cosiddetti reati di "gravità contenuta" (articolo 550, commi 1 e 2, c.p.p).