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Al via le domande per la regoralizzazione dei lavoratori in nero: c’è tempo fino al 15 luglio

Da oggi 1 giugno è possibile presentare domanda per la regoralizzazione dei lavoratori in nero. Possono richiederla lavoratori e datori di lavoro, inviando le domande sulla piattaforma telematica costituita dal ministero dell’Interno. Non è previsto un click day: la ‘finestra’ per sanare i rapporti irregolari si chiuderà il 15 luglio.
A cura di Annalisa Cangemi
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Da oggi partono le domande per la regoralizzazione dei lavoratori in nero, un provvedimento contenuto nel decreto Rilancio, fortemente voluto dalla ministra dell'Agricoltura Bellanova. La sanatoria riguarda braccianti agricoli, lavoratori impiegati nell'allevamento e nella pesca, colf e badanti, e permetterà l'emersione del lavoro nero. Da oggi partono le domande: lavoratori e datori, italiani e stranieri, potranno inviare domande sulla piattaforma telematica del ministero dell'Interno. La ‘finestra' per sanare i rapporti irregolari si chiuderà il 15 luglio. È bene ricordare che non ci sarà alcun click day: non sarà quindi necessario affrettarsi per la presentazione delle domande, perché non c'è una soglia massima per l'ammissione delle stesse.

In un decreto dei ministri di Interno, Economia, Politiche agricole e Lavoro, che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, indica la procedura. Due i canali previsti: da un lato, i datori di lavoro (titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo) possono presentare istanza per regolarizzare lavoratori italiani o stranieri – presenti sul territorio nazionale prima dell’8 marzo 2020 – pagando un contributo forfettario di 500 euro. L'altro canale è quello degli stranieri con il permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019: questa categoria di lavoratori può chiedere – pagando 130 euro – un permesso di soggiorno temporaneo della durata di sei mesi, presentando domanda al questore.

Come funziona la regoralizzazione dei lavoratori in nero

Canale 1: datori di lavoro

Per quanto riguarda il primo canale, i datori di lavoro potranno presentare la domanda allo Sportello unico per l'immigrazione, che convocherà poi le parti per la stipula del contratto. Gli interessati devono possedere un reddito imponibile minimo non inferiore a 30mila euro, se operano nei seguenti settori: agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca. Per i settori del lavoro domestico o di assistenza alla persona, se il datore di lavoro è un nucleo familiare composto da un un unico soggetto percettore di reddito, quest'ultimo non deve essere inferiore a 20mila; se invece il nucleo familiare è composto da più persone il reddito non deve essere inferiore a 27mila. La verifica di questi requisiti non viene applicata se il datore di lavoro è affetto da patologie e disabilità, e sta presentando la domanda per assumere un lavoratore che si occupi della sua assistenza.

L'istanza può essere presentata esclusivamente per un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno;  fa eccezione il settore il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare: in questo caso è contemplato l’orario di lavoro a tempo parziale con la retribuzione prevista dal CCNL e comunque non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale (importo mensile pari a 498,14 euro). Le istanze vanno presentate unicamente per via informatica, dall’1 giugno al 15 luglio 2020 dalle ore 7:00 alle 22:00 sulla piattaforma del ministero dell'Interno: occorre il sistema di identificazione digitale SPID. Prima della presentazione della domanda il datore di lavoro dovrà provvedere al pagamento del contributo forfettario, pari a 500 euro per ciascun lavoratore, utilizzando il modello F24 (REDT 2020) disponibile presso gli sportelli bancari, gli uffici postali, scaricabile dal sito dell’Agenzia delle entrate.

Saranno respinte le domande dei datori di lavoro condannati in passato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o riduzione in schiavitù, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; oppure saranno rigettate se i lavoratori non saranno assunti in seguito alla regolarizzazione. Vengono esclusi dalla procedura gli immigrati già espulsi per reati gravi.

Canale 2: stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019

Con il secondo canale, invece il lavoratore in nero con permesso scaduto dal 31 ottobre 2019, pagando 130 euro, può presentare domanda al questore, per ottenere un permesso temporaneo di sei mesi: prima della scadenza di questo periodo, dietro esibizione di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore può convertire il permesso temporaneo in permesso per motivi di lavoro. Per consentire una più rapida definizione delle procedure, il ministero dell'Interno è stato autorizzato ad utilizzare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per ulteriori sei, 900 unità con contratti a termine.

Gli stranieri possono presentare la domanda di permesso di soggiorno presso i 5.700 uffici Postali dedicati (sportello amico), inoltrando il modulo di richiesta compilato e sottoscritto dall’interessato, con un costo di 30 euro. Al momento della domanda il richiedente deve possedere un passaporto o un altro documento equipollente, oppure un’attestazione di identità rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica del proprio Paese di origine; deve essere presente sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020; deve poter dimostrare di aver svolto attività di lavoro nei settori indicati nel provvedimento, con documentazione da esibire all’atto della presentazione dell’istanza. Prima di inoltrare domanda il richiedente deve pagare il contributo forfettario di 130 euro, utilizzando il modello F24 (RECT 2020) disponibile presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o da scaricare dal sito dell’Agenzia delle entrate.

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