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Adozioni di minori stranieri estese a coppie conviventi eterosessuali: la proposta di Salvini

Dopo la sentenza della Consulta che ha aperto alle adozioni internazionali da parte dei single, Salvini ha lanciato l’idea di consentire le adozioni di minori stranieri anche coppie eterosessuali stabilmente conviventi.
A cura di Annalisa Cangemi
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Dopo la sentenza della Consulta, che venerdì 21 marzo ha stabilito che "Anche le persone single possono adottare minori stranieri in situazioni di abbandono", dichiarando l'incostituzionalità dell’articolo 29 bis della legge 184 del 1983, nella parte in cui "non include le persone singole fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all'estero", la Lega ha lanciato una sua proposta: aprire alle adozioni internazionali per coppie eterosessuali stabilmente conviventi.

Per Matteo Salvini "La sentenza della Consulta dev'essere l'occasione per rivedere la normativa delle adozioni e aggiornarla alle necessità odierne. L'obiettivo è renderle più veloci e meno costose, coinvolgendo nelle adozioni internazionali anche coppie eterosessuali stabilmente conviventi", si legge in una nota della Lega diffusa venerdì.

"L'intervento è quanto mai urgente alla luce del preoccupante calo delle adozioni internazionali generato anche dai conflitti che confidiamo si chiudano rapidamente", si legge ancora nel testo firmato dal Carroccio.

Al contrario, secondo l'eurodeputato Alessandro Zan, il verdetto può essere un primo passo per estendere il diritto ad adottare anche alle coppie omogenitoriali: "È una svolta storica. Perché mette al primo posto i diritti dei minori e la libertà di autodeterminazione di ogni individuo. Ora il Parlamento intervenga, adegui la normativa e cancelli ogni ostacolo ideologico".

Cosa dice la legge attuale sulle adozioni internazionali

Secondo la normativa in vigore, al momento possono essere dichiarate idonee all'adozione internazionale solo le coppie sposate e conviventi stabilmente da almeno tre anni. Lo dice chiaramente la legge 184/1983, all'articolo 1:

L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.

Per determinare la durata della convivenza, si tiene conto anche di quella precedente al matrimonio: se i coniugi hanno convissuto prima del matrimonio per un periodo che, cumulato a quello successivo matrimonio, raggiunge i tre anni complessivi e continuativi, la loro domanda è ammissibile. La durata e la continuatività della convivenza sono accertate dal Tribunale per i minorenni, sulla base delle prove documentali mostrate dai coniugi o attraverso l'audizione di testimoni.

Cosa cambia con la sentenza sulle adozioni di stranieri da parte dei single: cosa succede adesso

I giudici hanno stabilito che anche i single in Italia possono adottare bambini dall'estero in situazione di abbandono. Lo ha deciso la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sul caso di una donna di Firenze, con una sentenza depositata venerdì. La Corte costituzionale ha stabilito dunque che il divieto assoluto di adozione per questa categoria di persone viola gli articoli 2 e 117 della Carta e richiama l’articolo 8 della Cedu, che stabilisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

L'articolo 2 è quello che garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, mentre l'articolo 117 primo comma, richiama i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. E, quindi, richiama l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che stabilisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Sarà poi il magistrato a valutare il caso concreto, accertando l'idoneità affettiva e la capacità di educare, istruire e mantenere il minore. Un accertamento che non si limiterà solo all’aspirante genitore ma, precisa la Corte nella nota, "può tenere conto anche della rete familiare di riferimento".

La Consulta in particolare ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'articolo 29-bis, comma 1, della legge sulle adozioni (numero 184 del 1983, ndr) nella parte in cui non include le persone singole fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all'estero. Al momento, questo è consentito soltanto alle coppie sposate da almeno tre anni.

La disciplina dichiarata illegittima, secondo la Consulta, "comprimeva in modo sproporzionato l'interesse dell'aspirante genitore a rendersi disponibile rispetto a un istituto, qual è l'adozione, ispirato a un principio di solidarietà sociale a tutela del minore".

"L'interesse a divenire genitori, pur non attribuendo una pretesa a adottare, rientra nella libertà di autodeterminazione della persona – fa notare la Corte Costituzionale – e va tenuto in considerazione, insieme ai molteplici e primari interessi del minore, nel giudizio sulla non irragionevolezza e non sproporzione delle scelte operate dal legislatore".

Evidenziate le garanzie poste a tutela del minore, la Corte ha anche osservato che, nell'attuale contesto giuridico-sociale caratterizzato da una significativa riduzione delle domande di adozione, il divieto assoluto imposto alle persone singole rischia di "riflettersi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso".

Ora non serve necessariamente una legge del Parlamento per rendere operativa questa decisione. Una volta che la sentenza verrà pubblicata in Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore quanto stabilito dai giudici, e quindi le single e i single potranno presentare domanda di adozione internazionale presso i tribunali per i minori delle proprie città. Lo ha spiegato a Repubblica anche la costituzionalista Marilisa D’Amico, secondo cui non occorre "aspettare che il Parlamento vari una nuova legge, perché la norma attuale resta in vigore, senza più l’articolo che impediva alle persone singole di accedere all’adozione internazionale".

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