Pignoramento presso terzi
Quando il creditore deve recuperare coattivamente il credito ha la possibilità di rivolgersi direttamente al debitore oppure può rivolgersi ad un soggetto che a sua volta ha un debito verso il debitore originale (cioè, il debitore deve recuperare un credito da un suo debitore).
L'art. 543 cpc individua i contenuti che deve avere il pignoramento presso terzi, in quanto questo è l'unico atto che un terzo (per quanto a sua volta debitore del debitore esecutato) può avere conoscenza dell'esecuzione e del contenuto dell'esecuzione, che di fatto, si svolge tra due soggetti diversi dal terzo.
In particolare l'art. 543 cpc stabilisce che il pignoramento presso terzi "deve contenere, 1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto; 2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute"
Titolo esecutivo e pignoramento presso terzi
Quando l'esecuzione presso terzi si basa su un normale titolo esecutivo nel pignoramento presso terzi va descritto il credito che si intende recuperare e vanno indicati gli estremi del titolo esecutivo.
Quando, invece, il pignoramento presso terzi ha ad oggetto crediti tributari (e, quindi, è compreso nell'esecuzione forzata esattoriale) occorre valutare se l'art. 543 cpc si applica anche all'esecuzione esattoriale e se nel pignoramento vanno indicati gli estremi della cartella esattoriale.
La stessa indicazione del titolo esecutivo dovrebbe essere contenuta nel pignoramento anche quando questo ha ad oggetto la riscossione di tributi.
Pignoramento presso terzi ex art. 543 cpc e l'esecuzione forzata esattoriale ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973
Al pignoramento presso terzi ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973 si applica, in quanto non espressamente derogato dalla disciplina speciale e con essa compatibile (art. 49, comma 2, d.P.R. n. 602/1973), il disposto dell'art. 543, secondo comma, n. l, cpc, secondo cui l'atto in questione deve contenere l'indicazione del credito per cui si procede.
Poiché nell'esecuzione forzata esattoriale gli unici atti che rendono edotto il debitore del contenuto del titolo esecutivo sono la cartella di pagamento ed eventualmente l'avviso di mora, la previsione del requisito contenutistico dell'atto di pignoramento implica quantomeno il riferimento a tali atti, i quali a loro volta indicano, specificandone la fonte e la natura, il credito per il quale si procede a riscossione.
Allegazione dell'elenco delle cartelle di pagamento al pignoramento presso terzi
Da quanto detto risulta evidente che se il pignoramento contiene nel corpo dell'atto la descrizione del titolo e del credito non sorgono problemi, ma può accadere che il pignoramento riguarda numerosi titolo e, quindi, ci si chiede se tale elenco può essere allegato al pignoramento presso terzi, in modo che il requisito dell'indicazione del titolo (e del credito) per il quale si procede è soddisfatto mediante relatio (richiamo) ad un altro documento.
Se, in teoria, una tale prassi potrebbe essere seguita, rimane da valutare come provare che l'atto di pignoramento abbia effettivamente delle appendici (allegati) che servono a integrare l'indicazione del titolo esecutivo e del credito.
Pignoramento dell'agente di riscossione tributaria e atto pubblico
Si potrebbe sostenere che l‘effettiva allegazione, all'atto di pignoramento, dell'elenco delle cartelle di pagamento non può essere posta in discussione, in quanto la redazione dell'atto di pignoramento da parte dell'agente di riscossione farebbe piena prova fino a querela di falso stante la fede privilegiata di cui godono i fatti accertati dal pubblico ufficiale (agente di riscossione).
In realtà non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 2699 e 2700 cc. Infatti, l'atto di pignoramento presso terzi, anche quando è predisposto nelle forme previste dall'art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973, in tema di esecuzione esattoriale, ha la natura di atto esecutivo e, quindi, di atto processuale di parte.
La fidefacienza di cui all'art. 2700 cod. civ. è riservata ai soli atti pubblici, sicché si rivela infondata l'affermazione secondo cui il pignoramento eseguito dall'agente di riscossione fa piena fede, fino a querela di falso, dell'attività compiuta per la sua redazione, inclusa l'effettiva allegazione dei documenti ivi menzionati.
Piena conferma di ciò si trae anche dalla previsione, contenuta nell'art. 49, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973, secondo cui «le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione».
In sostanza, nell'ambito dell'attività dell'ufficiale di riscossione, occorre distinguere il caso in cui egli esercita le funzioni proprie dell'ufficiale giudiziario, rispetto alle quali assume la veste di pubblico ufficiale ed è conseguentemente dotato dei poteri di fidefacienza previsti dagli artt. 2699 e 2700 cod. civ.; dal caso in cui agisce quale operatore privato ed è quindi sprovvisto dei citati poteri.
Mentre la notificazione dell'atto di pignoramento costituisce funzione tipica dell'ufficiale giudiziario, sicché all'agente di riscossione che ad esso si sostituisce vanno riconosciuti gli stessi poteri, altrettanto non può dirsi per la stesura dell'atto medesimo, che non rientra fra le attribuzioni dell'ufficiale giudiziario, ma costituisce un atto di parte.
Consegue, in ultima analisi, che le affermazioni contenute nell'atto di pignoramento presso terzi predisposto dall'ufficiale di riscossione non godono, al pari di quelle contenute in un qualsiasi atto processuale di parte, di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso.
"L'atto di pignoramento presso terzi eseguito dall'agente di riscossione ai sensi dell'art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973 in sede di esecuzione esattoriale, sebbene preordinato alla riscossione coattiva di crediti erariali, non acquisisce per ciò stesso la natura di atto pubblico, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2699 e 2700 cod. civ., conservando invece quella di atto processuale di parte. Consegue che l'attestazione ivi contenuta delle attività svolte dal funzionario che ha materialmente predisposto l'atto (nella specie, concernente l'allegazione di un elenco contenente l'indicazione delle cartelle di pagamento relative ai crediti posti in riscossione) non è assistita da fede pubblica e non fa piena prova fino a querela di falso, a differenza di guanto avviene quando l'agente di riscossione esercita – ex art. 49, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973 – le funzioni proprie dell'ufficiale giudiziario, ad esempio notificando il medesimo atto".
Cass., civ. sez. III, del 9 novembre 2017, n. 26519