Il processo civile telematico (PCT) e l'adeguamento al codice di procedura civile
La scelta di cercare di rendere digitale una procedura civile cartacea (analogico) nata con un codice analogico (cartaceo) determina un luogo processo di adeguamento, con risultati che non sempre sono una semplificazione per l'utente professionale (anzi, viene sobbarcato di compiti della P.A., al fine di sgravare la P.A. da incombenze).
Le copie delle sentenze ai fini delle impugnazioni nell'originario codice di procedura civile (sistema analogico)
La conferma si ottiene osservando le differenze (per non dire complicazioni) tra i documenti necessari per impugnare una sentenza con il sistema originario del cpc (analogico) e i documenti necessari per impugnare una sentenza con il PCT (digitale)
Il codice di procedura richiedeva di allegare all'atto di impugnazione copia conforme della sentenza contestata, la copia conforme della sentenza era rilasciata dalla cancelleria, che attestava la conformità della copia all'originale.
Se, per fare decorrere i termini brevi per le impugnazioni, una della parti decideva di notificare la sentenza chiedeva copie conformi della sentenza alla cancelleria e notificava tale documento, la controparte se voleva impugnare tale sentenza poteva usare la copia conforme notificata (senza chiedere un'ulteriore copia conforme).
Le copie delle sentenze ai fini delle impugnazioni nel processo civile telematico (sistema digitale)
L'onere di depositare copia autentica del provvedimento impugnato permane anche dopo l'introduzione del pct e tale obbligo permane anche se l'originale del provvedimento è stato formato digitalmente. In altre parole, on avendo modificato il cpc (analogico) occorre adeguare il cpc analogico al pct digitale.
L'onere a carico dell'avvocato nel processo civile telematico (pct)
L'art. 16-bis, comma 9-bis del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni prevede che il difensore può estrarre copia analogica degli atti processuali e dei provvedimenti giudiziari redatti in formato digitale, attestandone personalmente la conformità della copia al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico. Le copie così¬ realizzate, munite della predetta attestazione di conformità, equivalgono all'originale.
L'onere di depositare una copia conforme del provvedimento impugnato doveva essere adempiuto mediante il deposito di una copia cartacea della sentenza impugnata, asseverata dallo stesso difensore del ricorrenti come conforme all'originale digitale presente nel fascicolo informatico.
E' importante sottolineare che il citato art. 16- bis, comma 9-bis, del d.l. n. 179 del 2012 prescrive che il difensore deve attestare la conformità delle copie analogiche «ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico».
Pertanto, qualora la sentenza che si intende impugnare venga notificata al ricorrente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), l'attestazione di conformità dovrà comunque essere apposta sulla copia analogica (stampa cartacea) tratta dall'originale digitale contenuto nel fascicolo informatico e non sulla copia notificata telematicamente.
Quindi, per creare la copia cartacea conforme all'originale digitale, il difensore deve accedere tramite il PCT al fascicolo informatico ed estrarre la copia da asseverare.
Infatti, soltanto le copie analogiche «estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità, equivalgono all'originale» (art. 16-bis, comma bis, cit.).
Del resto, la ratio della norma è chiara: poichè l'originale del provvedimento è quello digitale presente nel fascicolo informatico, e da quello soltanto che può estrarsi una copia autentica. Se il difensore apponesse l'attestazione di conformità sulla copia del provvedimento che gli è stata notificata, anzichè sull'originale scaricato dal PCT, egli attesterebbe la conformità di una "copia della copia", anzichè della copia estratta direttamente dall'originale.
Notifica della sentenza con modalità telematiche al difensore
Giova, a questo punto, ricordare che, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l'onere di deposito della copia autentica anche della relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente ex art. 3-bis, quinto comma, della legge n. 53 del 1994, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare nei termini queste ultime presso la cancelleria.
Onere a carico dell'avvocato nel processo civile telematico per l'impugnazione della sentenza
In simili evenienze, dunque, il difensore sarà soggetto a un duplice onere di certificazione: da un lato, deve asseverare come conforme all'originale la copia del provvedimento impugnato estratta dal fascicolo informatico e, dall'altro, deve parimenti certificare le copie cartacee della notificazione telematica ricevuta.
Il difensore che ha l'onere di depositare la copia conforme all'originale del provvedimento impugnato, qualora non abbia disponibilità della copia con attestazione di conformità rilasciata dalla cancelleria, deve estrarre una copia analogica dall'originale digitale presente nel fascicolo informatico e attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità dell'una all'altro, ai sensi dell'art. I6-bis, comma 9-bis, del d.l. n. 179 del 2012, non soddisfacendo invece le condizioni di legge l'attestazione di conformità apposta direttamente sulla copia del provvedimento eventualmente notificato con modalità telematiche.
Cass., civ. sez. III, del 9 novembre 2017, n. 26520